Circolare ai Consorzi Forestali e ai Comuni aderenti per l'autorizzazione regionale

Post date: Jun 19, 2015 3:33:52 PM

Negli scorsi giorni il Consiglio Regionale d’Abruzzo ha approvato, su proposta del Consigliere Lorenzo Berardinetti, presidente della 3^ Commissione Agricoltura, la Legge Regionale “Nuova disciplina per l’istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo e modifica alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative)”.

Come si vede già dal titolo la legge, oltre che dettare nuove norme per disciplinare i distretti rurali, anche questo tema di nostro interesse visto che è previsto anche, fra gli scopi dei Distretti la “riorganizzazione delle filiere produttive, comprese quelle foresta-legno e dell'agro-energia, ai fini dell'incremento della competitività e della salvaguardia ambientale”, una riscrittura dell’art. 16 della L.R. 25/1988 sugli usi civici.

Tale variazione è stata promossa in quanto, a seguito delle modifiche intervenute nel quadro normativo comunitario, nazionale e regionale, erano sorti diversi dubbi interpretativi sulla norma previgente.

L’articolo riscritto recita quindi:

Art. 9

(Sostituzione dell’art. 16 della L.R. 25/1988)

1. L’art. 16 della L.R. 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche – Esercizio delle funzioni amministrative) è sostituito con il seguente:

“Art. 16

(Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria “A”)

1. Le terre civiche di categoria “A” o quelle comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa, sono gestite:

a) dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici;

b) attraverso le forme associative, consortili o contrattuali previste dal codice civile promosse dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici a cui possono partecipare, in qualità di soci, i proprietari pubblici e privati di beni agro- silvo-pastorali, le imprese e cooperative agricole e forestali, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno. Tali forme di gestione necessitano di autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale;

c) attraverso concessioni di utenza di terre civiche, che costituiscano una sufficiente unità colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo cui le terre stesse sono destinate, in favore di società cooperative e loro consorzi e/o coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

2. Le forme di gestione di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo non necessitano di autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale.

3. Le concessioni in utenza di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo sono proposte dal comune o dall’amministrazione separata frazionale ed autorizzate, a seguito di apposita istruttoria, con apposito atto dal Servizio regionale di cui all’art. 4 della presente legge e per la durata massima prevista nei piani adottati dagli enti gestori nel rispetto della L.R. 3/2014. Nell’istruttoria e nella concessione si terrà conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività colturali, boschive e pascolive.”.

Con l’approvazione di tale articolo è chiaro che le terre civiche possono essere gestite anche attraverso i consorzi forestali.

Tale modifica legislativa si va ad inserire con quanto già previsto dall’art. 23 della Legge Regionale 3/2014 che così recita:

Art. 23

(Consorzi forestali e altre forme di associazione)

1. Al fine di migliorare la gestione dei boschi e dei pascoli di proprietà pubblica e privata e di agevolare e razionalizzare le attività di pianificazione, quelle silvo-pastorali, nonché lavori ed opere silvo-pastorali, la Regione e gli enti locali promuovono la costituzione di consorzi forestali e di altre forme associative o contrattuali fra i proprietari di boschi e pascoli, le imprese forestali iscritte nell’albo di cui all’articolo 27, imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno, a condizione che gli stessi siano costituiti da almeno due proprietari, che la superficie gestita sia non inferiore ad ettari tremila e che il potere decisionale sia esercitato esclusivamente in rapporto alla estensione della superficie conferita indipendentemente dalle quote dell’eventuale fondo consortile sottoscritte.

2. Con proprio atto la Giunta regionale disciplina le procedure e le modalità per la costituzione e per il riconoscimento dei consorzi e delle associazioni forestali, lo statuto-tipo, la stipulazione degli atti convenzionali o contrattuali fra i proprietari di boschi o pascoli e gli altri soggetti interessati.

3. La Regione approva piani, interventi o lavori, di cui alla presente legge o al regolamento di cui all’articolo 5, soltanto se presentati o effettuati da consorzi regolarmente riconosciuti in base alla presente legge.

4. Gli enti pubblici e collettivi possono aderire ad iniziative di gestione associata dei boschi e dei pascoli per l’amministrazione dei beni soggetti ad uso civico.

5. Negli statuti delle forme associative alle quali aderiscono gli enti di cui al comma 3 sono specificate le forme ed i modi dell’esercizio di uso civico.

6. L’affidamento da parte delle associazioni e dei consorzi di cui al comma 1 dei lavori da eseguirsi nella quota di beni gestiti di proprietà pubblica è soggetto alla disciplina sui contratti della pubblica amministrazione, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); la vendita degli eventuali prodotti derivanti dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi avviene nel rispetto delle norme in materia di contabilità generale dello Stato.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai Consorzi e alle altre forme associative già costituitesi prima dell’entrata in vigore della presente legge; tali forme associative vi si adeguano entro e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, pena il diniego del riconoscimento di cui al comma 2 del presente articolo entro e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa.

8. Per le associazioni forestali costituite esclusivamente da proprietari privati o conduttori di proprietà private ai sensi delle vigenti normative in materia il limite di superficie minima di cui al comma 1 è determinato in ettari 100.

A questo punto è necessario che i Consorzi procedano a:

1. verificare se hanno le due condizioni numeriche al fine di poter ottenere il riconoscimento (almeno due proprietari e almeno 3.000 ettari di estensione);

2. provvedere ad una modifica del Regolamento consortile per adeguarlo alla L.R. 3/2014 in generale, per quanto riguarda le forme e i modi dell’esercizio dell’uso civico e anche in merito ai poteri decisionali. Per quest’ultima questione potrebbe essere approvata una integrazione di questo tenore:

Fatto salvo quanto previsto dall’intero art. 8 ed in particolare dal comma 1 “Il consorzio gestisce ed amministra i beni agro-silvo-pastorali dei singoli consorziati in modo autonomo e separato dai patrimoni degli altri consorziati” nelle decisioni di carattere generale di gestione dei terreni affidati dai soci in gestione al consorzio trova applicazione il comma 1 dell’art. 23 “Consorzi ed altre forme di associazione” della L.R. 3/2014 per cui il potere decisionale viene esercitato esclusivamente in rapporto alla estensione della superficie conferita.

3. Richiedere ai comuni soci una Delibera di Giunta di ratifica del nuovo Regolamento e di presa d’atto della volontà del Consorzio di richiedere l’autorizzazione e il riconoscimento di ed in cui esprimono il loro assenso a tale richiesta

Quindi si potrà richiedere alla Regione:

1. l’autorizzazione di cui al nuovo art. 16 L.R. 25/88

2. il riconoscimento di cui all’art. 23 L.R. 3/2014

Per i consorzi che non sono composti da almeno due proprietari e/o che non raggiungano i 3.000 ettari di superficie gestita occorrerà che i Comuni aderiscano ad un altro Consorzio o che attraverso altre adesioni si raggiungano i limiti minimi.

In tal modo si potrà ridare perfetta operatività ai Consorzi Forestali, anche in vista dell’attuazione del PSR 2014-2020, soprattutto della misura 16 “Cooperazione” (Art. 35 Reg. U.E. 1305/2013) che prevede sempre che possano accedere alla misura beneficiari non singoli bensì associati fra loro, in molti casi in forma mista pubblico-privata. E i consorzi sono quindi perfetti per l’attuazione di tale Misura. Ovviamente queste tematiche, come tutte quelle legate al nuovo PSR, potranno essere approfondite a seguito di approvazione del Piano da parte della Unione Europea.

Angelo Salucci - forestAbruzzo

Michele De Capite Mancini - condotta Forestale

Gasper Rino Talucci - Fegagri - Confcooperative

6 giugno 2015