Trattamento residui vegetali e ramaglie

Bruciatura dei residui vegetali

Il 7 agosto 2014 il Senato ha approvato definitivamente (in attesa di pubblicazione), con modifiche, il decreto legge 24 giugno 2014 n° 91, con cui si supera il rischio di contenziosi e divieti scaturiti da ultimo con la norma introdotta con il decreto legge 136/13, convertito nella legge 6 febbraio 2014, n. 6 (Terra dei fuochi) per contrastare il fenomeno della combustione illecita dei rifiuti.

Come abbiamo già sottolineato era necessario ed urgente un intervento normativo che agevolasse e non impedisse quello che per il settore agricolo è considerata da sempre una normale pratica agricola e forestale.

Il comma 8 punto b) dell’articolo 14 del decreto legge va infatti a modificare l’articolo 256-bis del decreto legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti, è stato però riformulato e così riscritto “«b) all’articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e

non attività di gestione dei rifiuti.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

I materiali di cui al all’articolo 185, comma 1, lettera f), Codice dell’Ambiente, sono:

“f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.“

Come si noterà rispetto alla versione del Decreto Legge non è più prevista l’Ordinanza del Sindaco del Comune interessato e neppure la richiesta di una specifica autorizzazione.

Avendo però i Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana è evidente che va inoltrata una specifica comunicazione agli enti in questione (Comuni, Regione e Corpo Forestale dello Stato), alle quali compete l’onere di “sospendere, differire o vietare” la combustione con motivato provvedimento riferito alle motivazioni espresse dalla Legge. In mancanza di un provvedimento di cui sopra la combustione potrà essere effettuata senza necessità di specifica autorizzazione.

Rimane vietata la combustione nel periodo di massimo rischio di incendio. E’ stata confermata dal decreto la quantità giornaliera permessa: tre metri stero per ettaro. Si ricorda che “Lo stero, il cui simbolo è "st", è un'unità di misura di volume apparente usata per il legno ed equivalente a un metro cubo vuoto per pieno”. Per ettaro riteniamo il legislatore abbia inteso la superficie dell’impresa agricola o, nel caso forestale, la superficie complessiva del cantiere forestale.

La norma è quindi applicabile nelle attività forestali attualmente in corso in Abruzzo con la misura 122 del PSR per la combustione delle ramaglie.

Cippatura delle ramaglie

Con nota n° RA 194896 del 17 luglio 2014 la Regione Abruzzo - Servizio politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio - Ufficio programmazione Finanziaria Funghi e tartufi ha risposto alla nota 23-14 dell’11 giugno 2014 di ForestAbruzzo, Condotta Forestale e Fedagri-Confcooperative.

In tale nota l’Associazionismo forestale aveva richiesto di poter utilizzare per il trattamento delle ramaglie quanto previsto dalla nota del 19 settembre 2003 n° 18949 dell’allora dirigente del Servizio Foreste e quindi reinserita anche nel Bando per l’attuazione della Misura 227 - cfr Allegato 1 “Le ramaglie (ossia i rami con diametro fino a cm 5) possono tuttavia essere lasciate in loco purché sottoposte a cippatura meccanica mediante cippatrice, o a cippatura manuale con riduzione delle stesse in pezzi di lunghezza non superiore a 20-30 cm, e successivamente sparse uniformemente sul terreno. Al fine di ridurre il rischio di incendio l’allontanamento e l’eliminazione delle ramaglie dovrà comunque essere effettuato a ridosso della viabilità per una profondità pari ad almeno 20 mt sia a monte sia a valle delle strade o piste che attraversino la superficie oggetto di intervento che vi confinano. In tali casi le lavorazioni sopra descritte sono considerate, ai fini della stima dei costi, equivalenti all’allontanamento ed eliminazione delle ramaglie”.

Con la nota suddetta la Regione Abruzzo ha confermato che tali direttive tecniche sono applicabili per il materiale di conifere anche per le misure PSR 122 e 226 (per quest’ultima solo per le aree percorse da incendio e dietro specifica richiesta del beneficiario) oltre che, ovviamente, per la misura 227 .

Di seguito copia delle due note regionali.