La Camera dei Deputati ha trasformato in legge il ddl 4522 Domini Collettivi

Post date: Nov 2, 2017 3:11:53 PM

La nuova Legge sancisce che gli enti esponenziali delle collettività titolari del diritto d'uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria.Agli enti esponenziali della collettività (es: comunioni familiari montane, comunalie, consorzi di utenti, università agrarie, beni sociali, vicinie, regole, comunelle, partecipanze agrarie, società di antichi originari, ius, consorterie, ademprivi, ASUC, ASBUC, frazioni) la legge riconosce la personalità giuridica di diritto privati e autonomia statutaria e affida la competenza all’amministrazione dei beni collettivi, che in mancanza vengono amministrati dai comuni ( il relatore ha segnalato che quest’ultima è la situazione più diffusa in Italia, specie nel sud e nelle isole. In base all'ultimo censimento dell'agricoltura si ricava che dei quasi 17 milioni di ettari di superficie agricola totali in Italia, ben 1,66 milioni di ettari, cioè il 9,77 per cento, risulta appartenere a comunanze, università agrarie, regole o comuni che gestiscono la proprietà collettiva) .I beni collettivi restano inalienabili, indivisibili, inusucapibili e a perpetua destinazione agro-silvo-pastorale; essi sono elencati all’art. 3 che include: le terre di originaria proprietà collettiva; le terre con le costruzioni di pertinenza assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato sulle terre di soggetti pubblici e privati; le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 1766 del 1927 sul riordino degli usi civici; le terre derivanti da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge, che ha previsto la possibilità, in ogni fase del procedimento di liquidazione degli usi civici, di promuovere un esperimento di conciliazione. Poi: le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie, ovvero le associazioni di cui alla legge n. 397 del 1894; le terre derivanti dall'acquisto, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; le terre derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o estinzione di usi civici; le terre derivanti da permuta o donazione; le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati su cui i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati.

Non vengono modificate l procedure di liquidazione previste dalla legge del 1927.

Con particolare riguardo alle comunità montane, si prevede che entro un anno dall'entrata in vigore della legge le regioni debbano, nel rispetto degli statuti delle comunità montane, disciplinare con legge i profili relativi alla gestione di beni agro-silvo-pastorali.