PSR Misura 4.3.2 viabilità: richiesta modifiche al Bando o alla Legge

Post date: Jul 5, 2018 9:30:15 AM

Pubblichiamo una E-Mail inviata all'Assessore Dino Pepe in merito al Bando per la "Misura 4 - Intervento 4.3.2 Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale" richiedendo un suo intervento:

Bando 4.3.2 Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale"

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Presidenza ForestAbruzzo <boscaiolo@consorziforestali.net>

4 luglio 2018 12:23

A: Sabrina Tieri Regione Abruzzo <sabrina.tieri@regione.abruzzo.it>

Il bando per la "Misura 4 - Intervento 4.3.2 Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale" prevede a pagina 12 punto K fra i documenti da allegare "Atto di riconoscimento della viabilità forestale. In caso di operazione inerente la viabilità forestale, allegare l'Atto di riconoscimento della viabilità forestale così come disposto dalla L.R. 3/2014 art. 37 comma 4".

Il comma 4 in questione recita:

"4. Entro dodici mesi decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge i comuni propongono al Servizio di cui all’articolo 6, comma 2, il riconoscimento della viabilità forestale, come definita al comma 2 del presente articolo, già esistente e a tal fine inoltrano apposita istanza corredata da tutti gli elaborati necessari a definire per ogni singolo asse le caratteristiche della stessa; il dirigente di cui all’articolo 7 concede o nega il riconoscimento richiesto entro centottanta giorni dall’inoltro della richiesta."

Il successivo comma 5 prevede:

"5. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 4 comporta l’esclusione dell’ente inadempiente da incentivi e contributi previsti dagli atti di Piano e di Programma di cui agli articoli 10 e 11 nonché da provvedimenti attuativi delle politiche comunitarie di settore."

Ad oggi a noi risulta che un solo comune ha presentato tale "istanza di riconoscimento", anche perchè non si è a conoscenza nè degli "elaborati necessari" nè dei criteri con i quali "il dirigente concede o nega il riconoscimento richiesto" cosa che dovrebbe, per forza di cose, essere definita a priori scadendo altrimenti nella totale arbitrarietà.

Ad oggi perlatro, a cinque anni dalla emanazione della legge, risulta una sola istanza presentata (Pettorano sul Gizio - AQ) mentre non risulta alcun provvedimento di riconoscimento emanato e pubblicato.

Inotre è da notarsi che il comma 5 non limita, come parrebbe leggersi dal bando, la possibilità di accedere ai soli contributi "in caso di operazione inerente la viabilità forestale" ma bensì da "provvedimenti attuativi delle politiche comunitarie di settore". Questo rischia di creare problemi anche a tutti i comuni per finanziamenti già ottenuti e bandi già emanati.

Inoltre si pone il problema nel caso in cui l'istanza di riconoscimento sia stata presentata e sia rimasta senza risposta. Inoltre i 12 mesi dalla approvazione della legge sono, ovviamente, abbondantemente passati e nessun comune sarebbe quindi in regola.

Sarebbe quindi auspicabile, al fine di evitare possibili contenziosi, che, considerata la mancanza di atti esplicativi sulla documentazione da presentare e i criteri di riconoscimento che non hanno permesso ai comuni di presentare l'istanza, stralciare la richiesta di questo documento dal bando.

In subordine, che, in analogia al Piano di Gestione, possa essere presentata "copia della istanza di riconoscimento presentata alla Regione", senza necessità che questa sia stata approvata, in modo che i Comuni possano solo avviare la procedura prima di presentare la domanda di aiuto. Questa ipotesi è da considerare l'ultima eventualità da prendere in esame, in considerazione dei costi che tale operazione presuppone, costi difficilmente affrontabili dai piccoli comuni di montagna senza aiuti esterni, ad oggi non previsti e prevedibili.

Ulteriore ipotesi è quella di una modifica legislativa che renda facoltativa tale prescrizione. Una ipotesi potrebbe essere una piccola modifica dei commi 4 e 5 dell'art. 37 della Legge Regionale 3/2014 in questo senso, ad esempio così modificati:

Comma 4 - I comuni adottano con proprio atto e comunicano al Servizio competente la classificazione della viabilità forestale già esistente, come definita al comma 2 del presente articolo, corredata da tutti gli elaborati necessari a definire per ogni singolo asse le caratteristiche della stessa.

Comma 5 - Eliminato

L'ipotesi della modifica legislativa avrebbe il vantaggio di risolvere tale problema per sempre.

Cordiali saluti