Richiesti chiarimenti alla Regione Abruzzo sull'accantonamento e l'utilizzo dei fondi per migliorie boschive

Post date: Nov 24, 2011 4:55:59 PM

Angelo Salucci (ForestAbruzzo) Michele De Capite Mancini (Condotta Forestale) e Gasper Rino Talucci (Fedagri-Confcooperative) hanno inviato la seguente nota al Dott. Franco La Civita (Dirigente del Servizio Foreste della Regione Abruzzo), e per conoscenza al Direttore Regionale e all'Assessore, per richiedere chiarimenti in merito all'accantonamento ed all'utilizzo dei fondi di "migliorie boschive"."Nella ordinaria gestione dei Consorzi Forestali dei tagli colturali con utilizzo del materiale per vendita sul libero mercato sono sorti dubbi sulle modalità di utilizzo delle “migliorie boschive” di cui all’art. 16 bis della L.R. n° 28/94 e successive modifiche ed integrazioni che testualmente recita “I piani debbono prevedere l'obbligo del proprietario di accantonare una somma pari al 20% delle entrate derivanti da utilizzazioni boschive, da destinare all'esecuzione di opere di coltura o manutenzione dei boschi stessi.”

Si ricorda che la materia è anche citata nell’art. 14 bis della stessa legge che recita: “Tali tagli sono colturali e regolamentati dal presente articolo a prescindere dalla destinazione del materiale legnoso retratto dall’intervento, soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico dei cittadini o vendita sul libero mercato da parte del proprietario. In quest’ultimo caso si applica l’accantonamento di cui all’art. 16bis della presente legge oppure il progetto deve espressamente prevedere interventi di pari importo per l’esecuzione di opere di coltura o manutenzione dei boschi.”

Nei colloqui con i funzionari istruttori del Corpo Forestale dello Stato sono sorti dubbi in merito ad alcune questioni così sintetizzabili.

La prima se sia richiesto che le somme accantonate siano versate su apposito conto aperto dal Comune presso la Camera di Commercio e da svincolarsi, mediante autorizzazione del CFS provinciale, dietro presentazione di idoneo progetto di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale o se invece le somme possano essere trattenute dal Comune, o dal Consorzio Forestale su delega dello stesso, e sempre utilizzate a seguito di progetto sempre da approvarsi da parte della autorità forestale. Ciò in considerazione sia del fatto che sulla normativa regionale non si ritrova l’obbligo di versamento alla CCIAA, né pare applicabile la normativa nazionale essendo la materia ben disciplinata a livello regionale con la Regione che, lo ricordiamo, in materia dispone di potestà esclusiva, ma anche per questioni pratiche legate alla opportunità di assicurare, fino alla spesa, liquidità agli Enti ed alle strutture territoriali.

L’altra questione riguarda se tali accantonamenti possano essere anche utilizzati per la copertura degli oneri relativi alla redazione dei Piani di gestione o di Assestamento Forestale, sia nel caso di “cofinanziamento”, a seguito di provvidenze non al 100% da parte della Regione stessa, sia nel caso di Piani redatti, ottemperando all’obbligo sancito dal citato art. 16 bis, a carico degli Enti proprietari. Tale possibilità è una evidente opportunità per gli Enti proprietari di boschi di sostenere gli oneri della necessaria pianificazione per cui un chiarimento positivo in tal senso favorirebbe molto il diffondersi della Pianificazione forestale.

Tale opportunità, in verità, sembrava già positivamente chiarita nel momento in cui i Comuni, nel richiedere le Determinazioni di autorizzazione alla gestione delle terre civiche da parte dei Consorzi Forestali, all’art. 11 dell’allegato “Contratto di gestione” così scrivevano “… I fondi destinati al Fondo migliorie boschive potranno inoltre essere utilizzati dal Consorzio per coprire gli oneri derivanti dalla redazione del Piano di gestione ed assestamento e/o per il cofinanziamento di attività forestali di miglioramento.” Essendo stati tali contratti esaminati dalla Regione senza rilievi si riteneva che non vi fossero problemi nel comprendere fra le migliorie boschive anche gli oneri per i Piani.

Una terza questione riguarda l’applicabilità della modalità già citata dell’art. 14 bis “…oppure il progetto deve espressamente prevedere interventi di pari importo per l’esecuzione di opere di coltura o manutenzione dei boschi” non essendo tale opzione mai stata utilizzata.

Restando a disposizione per ogni chiarimento ed anche ad un eventuale incontro ed in attesa dei chiarimenti richiesti, distinti saluti"