Testo PLR 355/11

LEGGE FORESTALE DELL’ABRUZZO

indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – PRINCIPI

- ART. 2 – FINALITA’

- ART. 3 – DEFINIZIONI

- ART. 4 – REGOLAMENTO FORESTALE

TITOLO II – FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED AUTORITA’ FORESTALE

- ART. 5 – FUNZIONI AMMINISTRATIVE

- ART. 6 – AUTORITA’ FORESTALE

TITOLO III – PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

- ART. 7 – PIANO FORESTALE REGIONALE

- ART. 8 – PROGRAMMA FORESTALE TRIENNALE

- ART. 9 – PIANI DI GESTIONE SILVO - PASTORALE

- ART. 10 – PIANO DI COLTURA

- ART. 11 – APPROVAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE SILVO - PASTORALE E DEI PIANI DI COLTURA

- ART. 12 - PIANIFICAZIONE FORESTALE NELLE AREE PROTETTE E NEI SITI NATURA 2000

TITOLO IV – CONOSCENZA E COMUNICAZIONE

- ART. 13 – INVENTARIO FORESTALE E CARTA DEI TIPI FORESTALI

- ART. 14 – RICERCA, FORMAZIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO

- ART. 15 – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

TITOLO V – FORESTE E PASCOLI DI PROPRIETA’ REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI. FORME ASSOCIATIVE DI GESTIONE

- ART. 16 – PATRIMONIO SILVO - PASTORALE REGIONALE

- ART. 17 – AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO SILVO - PASTORALE REGIONALE

- ART. 18 – INTERVENTI NEL PATRIMONIO SILVO - PASTORALE REGIONALE

- ART. 19 - PATRIMONIO SILVO – PASTORALE DEGLI ENTI

- ART. 20 – CONSORZI FORESTALI E ALTRE FORME DI ASSOCIAZIONE

TITOLO VI – INTERVENTI PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA

- ART. 21 – LAVORI ED OPERE SILVO - PASTORALI

- ART. 22 – OCCUPAZIONE DEI TERRENI

- ART. 23 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI

- ART. 24 – ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI

- ART. 25 – ECOCERTIFICAZIONE FORESTALE

- ART. 26 – SOSTEGNO ALLA GESTIONE FORESTALE

TITOLO VII – ATTIVITA’ SELVICOLTURALI E TUTELA DEI BOSCHI E DEI PASCOLI

CAPO I – VINCOLI E PRESCRIZIONI

- ART. 27 - VINCOLO IDROGEOLOGICO

- ART. 28 - TRASFORMAZIONE DEL BOSCO

- ART. 29 - RIMBOSCHIMENTO COMPENSATIVO

- ART. 30 – CONVERSIONE DEL BOSCO E SOSTITUZIONE DI SPECIE

- ART. 31 - TAGLIO COLTURALE

- ART. 32 – COMUNICAZIONI, DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER TAGLI SELVICOLTURALI

- ART. 33 - EPOCA DEL TAGLIO

- ART. 34 – VIABILITA’ FORESTALE ED OPERE CONNESSE AI TAGLI BOSCHIVI

- ART. 35 - TAGLIO ED ESTIRPAZIONE DEGLI ARBUSTI

- ART. 36 - BOSCHI IN SITUAZIONE SPECIALE

- ART. 37 – CASTAGNETI DA FRUTTO IN ATTUALIUTA’ DI COLTURA

- ART. 38 - PASCOLO NEI BOSCHI

- ART. 39 - PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO

- ART. 40 – ALBERI MONUMENTALI

- ART. 41 – TUTELA DELLE FORMAZIONI NON RICOMPRESE NEI BOSCHI

- ART. 42 - PIANTE ISOLATE, A GRUPPI O IN FILARI

- ART. 43 – ARBORICOLTURA DA LEGNO

- ART. 44 - LOTTA FITOSANITARIA

- ART. 45 – ABBANDONO DI RIFIUTI

- ART. 46 – CIRCOLAZIONE SU STRADA E FUORI STRADA

CAPO II – DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI

- ART. 47 – LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

- ART. 48 – PIANO ANTINCENDIO REGIONALE

- ART. 49 – PIANIFICAZIONE ANTINCENDIO NELLE AREE PROTETTE

- ART. 50 - ATTIVITA’ FORMATIVE ED INFORMATIVE

- ART. 51 – DIVIETI E PRESCRIZIONI

CAPO III – MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE

- ART. 52 – MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE

- ART. 53 – BOSCHI DA SEME

- ART. 54 – ATTIVITA’ VIVAISTICA FORESTALE

- ART. 55 - ALBERI DI NATALE

TITOLO VIII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

- ART. 56 - VIGILANZA, ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E CONTENZIOSO

- ART. 57 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

- ART. 58 - SANZIONI AGGIUNTIVE PER DANNO FORESTALE

TITOLO IX –– NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 59 – FONDO REGIONALE PER LE FORESTE

- ART. 60 – PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

- ART. 61 – PIANI E PROGRAMMI IN CORSO

- ART. 62 – AMMINISTRAZIONE TRANSITORIA DELLA PROPRIETA’ REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI

- ART. 63 – PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CORSO

- ART. 64 – ABROGAZIONI E MODIFICHE

- ART. 65 – URGENZA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI

1. La Regione Abruzzo riconosce nell’ecosistema bosco e nei pascoli risorse indispensabili ed irrinunciabili per la collettività.

2. La Regione riconosce il ruolo fondamentale delle foreste nella conservazione delle risorse naturali ed ambientali in generale, nonché la funzione imprescindibile di esse nella stabilizzazione del clima dovuta alla loro capacità di fissazione del carbonio, così come definito nel protocollo di Kyoto.

3. La Regione riconosce, altresì, il rilevante apporto delle superfici silvo-pastorali per lo sviluppo economico e sociale dell’Abruzzo e pertanto ne promuove la valorizzazione e promuove, altresì, le attività economiche ad esse connesse.

4. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione, alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo del patrimonio forestale e dei pascoli, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato, delle norme dell’Unione europea e degli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale per la protezione delle foreste, il mantenimento della diversità biologica, la gestione sostenibile, la mitigazione dei cambiamenti climatici e il contenimento dei gas serra.

ART. 2 – FINALITA’

1. La Regione, in accordo con i principi di cui all’art. 1, promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse forestali e dei pascoli, la loro gestione sostenibile e multifunzionale, con particolare riguardo ad obiettivi di:

- assetto idrogeologico del territorio e difesa del suolo;

- tutela del paesaggio;

- mantenimento e incremento della biodiversità;

- sviluppo delle aree montane anche attraverso il miglioramento delle strutture ricettive;

- tutela e sviluppo dei sistemi agro-forestali;

- tutela delle aree di rilevante valore ambientale;

- promozione dell’economia forestale e delle filiere dei prodotti della selvicoltura e del pascolo, nonché dei prodotti secondari del bosco;

- tutela degli ecosistemi forestali dagli incendi;

2. La Regione, per i fini di cui al comma 1, persegue l’intesa e la collaborazione con enti, istituti, istituzioni e organizzazioni competenti in materia. A tale scopo è istituita la Consulta forestale.

3. La Consulta forestale ha sede presso la Direzione agricoltura e foreste ed ha il compito di:

a) esprimere pareri, in sede istruttoria, sugli atti della Giunta e del Consiglio regionali d’indirizzo e coordinamento nel settore forestale e dei pascoli;

b) presentare proposte per la redazione e revisione del Piano forestale regionale;

c) presentare proposte per la redazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

d) proporre iniziative per promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del bosco, della flora spontanea nemorale e dei pascoli;

e) proporre iniziative per la valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia.

4. La Consulta Forestale è presieduta dal dirigente responsabile del Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio ed è composta da:

a) un rappresentante dell’Unione nazionale comunità ed enti montani;

b) un rappresentante dell’Ufficio regionale del Corpo forestale dello Stato;

c) un rappresentante delle Provincie di Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo;

d) un rappresentante del Servizio Difesa del Suolo della Regione Abruzzo;

e) un rappresentante delle aree naturali protette;

f) un rappresentate della Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali dell’Abruzzo;

g) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole;

h) un rappresentante delle ditte boschive;

i) un rappresentante delle cooperative forestali

j) un rappresentante dei Consorzi forestali e delle associazioni di cui all’articolo 20;

k) un rappresentante delle associazioni ambientaliste.

l) un rappresentante del Servizio regionale della protezione civile e prevenzione dei rischi;

m) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

n) un rappresentante della Prefettura de L’Aquila;

o) un rappresentante della Prefettura di Teramo;

p) un rappresentante della Prefettura di Chieti

q) un rappresentante della Prefettura di Pescara.

5. Su indicazione del Presidente, il Segretario della Consulta convoca gli altri membri, con preavviso minimo di sette giorni e indicazione dell’ordine del giorno.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente legge, i termini bosco, foresta e selva ed i termini derivati sono considerati sinonimi.

2. Nel territorio della Regione è considerata bosco l’area coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o di origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che presenti i seguenti requisiti: superficie non inferiore ai 2.000 metri quadrati, grado di copertura esercitato dalle chiome degli alberi maggiore del 20 per cento e larghezza non inferiore ai 20 metri, misurata al piede delle piante di confine.

3. Sono considerati altresì boschi i castagneti da frutto, salvo che si trovino in attualità di coltura, le formazioni riparie e gli arbusteti costituiti da specie forestali, purché presentino i requisiti minimi di superficie e larghezza di cui al comma 1.

4. Sono assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

5. Sono altresì considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l’assenza del soprassuolo arboreo, o una sua copertura inferiore al venti per cento, abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d’utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

6. Non sono considerati bosco:

a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione a cicli brevi di biomassa legnosa;

b) i filari arborei, i parchi urbani e i giardini;

c) gli orti botanici, i vivai, i frutteti e i castagneti da frutto in attualità di coltura.

7. Sono considerati pascoli le formazioni vegetali permanenti di specie erbacee naturali o spontanee, anche parzialmente arborate o cespugliate, destinate o destinabili al nutrimento degli animali mediante pascolamento.

ART. 4 – REGOLAMENTO FORESTALE

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale approva, ed il Presidente della Giunta regionale emana, il Regolamento forestale, recante la disciplina di attuazione della presente legge.

2. Il Regolamento forestale provvede prioritariamente ad indicare e disciplinare:

a) i parametri fisici e vegetazionali necessari affinché un’area sia classificata come bosco o pascolo ad integrazione della definizione di cui all’art. 3;

b) le modalità di gestione dei boschi e dei pascoli;

c) le modalità d’utilizzazione dei boschi cedui, dei boschi d’alto fusto e dei soprassuoli transitori;

d) la ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti e di quelli degradati;

e) gli sfolli, i diradamenti, le potature e altri interventi selvicolturali;

f) l’esercizio del pascolo e del pascolo in bosco;

g) le prescrizioni ed i limiti d’uso dei boschi, dei pascoli e degli altri terreni soggetti a vincolo idrogeologico e ad altri vincoli forestali;

h) la progettazione, autorizzazione e realizzazione di interventi selvicolturali e la redazione del Piano regionale forestale, dei Piani di gestione forestale, dei Piani di coltura e dei Piani di taglio;

i) la realizzazione e manutenzione della viabilità, delle infrastrutture forestali e delle opere connesse;

j) gli imboschimenti, i rimboschimenti, anche compensativi, l’arboricoltura da legno;

k) la rinaturalizzazione delle aree degradate e abbandonate;

l) la commercializzazione delle piante forestali e degli alberi di Natale;

m) la prevenzione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

n) la lotta fitosanitaria;

o) la produzione, la raccolta e l’utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi e, più in generale, dei prodotti secondari del bosco.

TITOLO II – FUNZIONI AMMINISTRATIVE ED AUTORITA’ FORESTALE

ART. 5 – FUNZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le funzioni amministrative concernenti le materie disciplinate dalla presente legge sono ripartite tra Regione, enti ed autonomie locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. La Regione svolge le funzioni di cui è necessario assicurare l’esercizio unitario mediante il Servizio politiche forestali e demanio civico ed armentizio afferente alla Direzione regionale politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione.

3. Entro 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, approva l’atto di riorganizzazione del Servizio politiche forestali e demanio civico ed armentizio, concernente il suo funzionamento e le risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione dello stesso affinché i procedimenti di sua competenza siano improntati ai criteri di efficienza, efficacia, imparzialità ed economicità dell’azione amministrativa.

4. L’atto di riorganizzazione deve prevedere l’articolazione del Servizio in almeno sei uffici, ciascuno con competenze proprie e con l’impiego di almeno tre unità di personale di ruolo con impegno a tempo pieno in possesso di laurea magistrale in materia forestale, o di titolo equipollente.

5. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, le Comunità montane provvedono, con atto di organizzazione approvato dalla Giunta regionale, a dotarsi delle strutture tecniche necessarie a svolgere i compiti loro attirubuiti dalla presente legge. In mancanza, detti compiti sono esercitati dalle Province.

ART. 6 – AUTORITA’ FORESTALE

1. Nelle funzioni che dalla presente legge sono riservate al Servizio di cui all’articolo precedente, l’adozione del provvedimento finale è di competenza del dirigente del Servizio medesimo, che assume, in questa funzione, la qualifica di Autorità forestale.

2. La qualifica di Autorità forestale spetta a tutti gli organi competenti ad adottare i provvedimenti finali nei procedimenti disciplinati dalla presente legge.

3. L’Autorità forestale provvede, prima della emissione dell’atto conclusivo del procedimento, ad acquisire il nulla osta o l’autorizzazione di competenza di altri enti quando richiesto dalle norme vigenti, attivando, se necessario, una conferenza di servizi.

TITOLO III – PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

ART. 7 – PIANO FORESTALE REGIONALE

1. La Regione promuove la pianificazione e la programmazione come strumento prioritario per realizzare i fini della presente legge ed in particolare per garantire la gestione sostenibile dei boschi e dei pascoli, la loro tutela, conservazione e valorizzazione e lo sviluppo del settore forestale e delle comunità locali.

2. Le attività e gli interventi nel settore silvo-pastorale sono indicati nel Piano forestale regionale. Il Piano stabilisce le linee di analisi e d’indirizzo per la gestione dell’intero territorio regionale.

3. Il Piano forestale regionale provvede, in particolare, a:

a) verificare lo stato, le caratteristiche e le funzionalità del bosco e del pascolo in relazione alla situazione ambientale e territoriale della Regione e alla sua economia;

b) stabilire gli obiettivi strategici nel settore forestale e dei pascoli, indicare gli indirizzi e i criteri generali di realizzazione di tali obiettivi, le previsioni di spesa e le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti;

c) individuare gli interventi per l’attuazione degli indirizzi e delle normative nazionali e comunitari inerenti il settore forestale e dei pascoli;

d) disporre modalità ecosostenibili di utilizzazione dei boschi e dei pascoli atte a rilanciare l’economia delle zone disagiate e a favorire l’antropizzazione delle zone spopolate, specie di quelle montane;

4. Il piano forestale regionale recepisce le previsioni del piano regionale di utilizzazione dei beni civici, di cui all’art. 13 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25.

5. Il piano forestale regionale è coordinato con il piano paesaggistico di cui all’art. 135 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e con i piani di bacino di cui all’art. 66 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

6. Il Piano forestale regionale è redatto dal Servizio di cui all’art. 5, comma 2, è adottato dalla Giunta regionale, sentita la Consulta forestale, ed è approvato dal Consiglio regionale. Dopo la sua approvazione, il piano è pubblicato nel BURA.

7. Il Piano forestale regionale è approvato entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Esso ha validità decennale e comunque resta in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano.

8. Eventuali variazioni del Piano nell’arco di validità decennale sono proposte ed approvate con le procedure di cui al comma 6.

ART. 8 – PROGRAMMA FORESTALE TRIENNALE

1. Il Piano forestale regionale è attuato per programmi forestali triennali.

2. Il Programma forestale triennale indica gli interventi da realizzare nel triennio tra quelli previsti dal Piano forestale regionale, le direttive e le procedure per la loro attuazione secondo le risorse messe a disposizione dalla Giunta Regionale con apposito atto.

3. Il programma forestale triennale recepisce le previsioni del programma di gestione delle terre civiche, di cui all’art. 11 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25.

4. I Comuni inviano, almeno sei mesi prima della scadenza del programma, al Servizio di cui all’art. 5, comma 2, il resoconto e il quadro statistico delle attività forestali e pascolive svolte nel triennio precedente nel territorio da essi amministrato e segnalano gli interventi necessari per il triennio successivo.

5. Il Programma forestale triennale è adottato dal Servizio di cui all’art. 5, comma 2, sentita la Consulta forestale, ed è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare Agricoltura e Foreste.

6. Il Programma forestale triennale provvede anche ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per far fronte ad eventi imprevisti, al fine di prevenire danni a persone o cose.

ART. 9 – PIANI DI GESTIONE SILVO - PASTORALE

1. La gestione pianificata dei boschi e dei pascoli, di proprietà sia pubblica sia privata, si attua tramite Piani di gestione.

2. Ai fini della presente legge i termini Piani di gestione, Piani economici e Piani di assestamento forestale sono considerati equivalenti.

3. I Piani di gestione hanno durata minima decennale e sono redatti in conformità alle prescrizioni sulle utilizzazioni boschive e pascolive della presente legge e del Regolamento forestale e nel rispetto degli indirizzi del Piano forestale regionale.

4. Il Regolamento forestale indica i contenuti dei Piani, i criteri e le modalità per la loro redazione ed approvazione.

5. I Piani di gestione possono derogare, per ragioni motivate, alle disposizioni del Regolamento forestale.

6. La Regione, nell’ambito delle politiche di tutela e sviluppo delle aree forestali e pascolive, privilegia, con incentivi anche fiscali, quelle amministrate secondo Piani di gestione approvati.

7. Ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni silvo pastorali per i quali sia stato approvato un piano di gestione o un piano di coltura, è attribuito un credito d’imposta. Il credito d’imposta è commisurato al 10% del costo complessivo sostenuto per la redazione del piano e può essere utilizzato in compensazione dei soli tributi regionali ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Un ulteriore credito d’imposta di pari entità ed utilizzabile con le stesse modalità è riconosciuto agli interventi che costituiscano esecuzione del piano approvato.

ART. 10 – PIANO DI COLTURA

1. La gestione pianificata dei boschi e dei pascoli di estensione o valore limitati può attuarsi, in alternativa ai Piani di gestione di cui all’art. 9, attraverso il Piano di coltura, avente durata minima di 5 anni e massima di 10.

2. Il Regolamento forestale indica i casi nei quali il Piano di coltura tiene il posto del Piano di gestione, i suoi contenuti, i criteri e le modalità per la sua redazione e approvazione.

3. Il Piano di coltura non può derogare alle disposizioni del Regolamento forestale.

ART. 11 – APPROVAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE SILVO-PASTORALE E DEI PIANI DI COLTURA

1. I Piani di gestione e i Piani di coltura sono presentati dal proprietario, o, in caso di beni di proprietà privata, anche dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni silvo-pastorali interessati. La loro redazione è curata dai dottori forestali e dai dottori agronomi.

2. Il Piano di gestione ed il Piano di coltura sono approvati, entro 180 giorni dalla presentazione, dalla Comunità montana, qualora esistente e dotata delle strutture di cui all’art. 5, comma 5, o dalla Provincia nel cui territorio ricade l’ambito da pianificare.

3. Il Regolamento forestale stabilisce le modalità d’istruttoria e approvazione dei Piani.

ART. 12 – PIANIFICAZIONE FORESTALE NELLE AREE PROTETTE E NEI SITI NATURA 2000

1. Nelle aree protette nazionali e regionali, successivamente all’approvazione e pubblicazione degli specifici Piani di cui all’art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le procedure autorizzative nonché gli strumenti di pianificazione riguardanti beni silvo-pastorali di cui alla presente legge dovranno conformarsi alle previsioni dei suddetti Piani.

2. I piani di gestione e i piani colturali che interessano, in tutto o in parte, siti della rete Natura 2000, ne recepiscono gli strumenti specifici di gestione forestale. In assenza di tali strumenti di gestione forestale, i piani assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario ivi presenti e sono soggetti alla valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

3. TITOLO III – CONOSCENZA E COMUNICAZIONE

ART. 13 – INVENTARIO FORESTALE E CARTA DEI TIPI FORESTALI

1. La Giunta Regionale, tramite il Servizio di cui all’art. 5, comma 2, al fine di conoscere e controllare le risorse forestali provvede alla realizzazione e all’aggiornamento della Carta dei tipi forestali su base cartografica tecnica regionale, e dell’Inventario forestale regionale.

2. L’Inventario forestale dell’Abruzzo ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico.

3. La Giunta regionale, sempre mediante il Servizio di cui all’art. 5, comma 2, stabilisce le specifiche e le modalità d’esecuzione della Carta dei tipi forestali e dell’Inventario forestale, tenendo conto degli standard vigenti a livello nazionale e comunitario.

4. La Giunta regionale può avvalersi di Enti, Istituzioni, imprese pubbliche o imprese private operanti nel settore forestale per la realizzazione sia dell’Inventario forestale sia della Carta dei tipi forestali.

ART. 14 – RICERCA, FORMAZIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO

1. La Giunta regionale, mediante il Servizio di cui all’art. 5, comma 2, promuove lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione nel settore forestale e dei pascoli, prevedendole negli atti di piano e di programma di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge.

2. Allo scopo di conseguire le finalità individuate dalla presente legge, il Servizio predetto attiva progetti di studio, ricerca, sperimentazione, divulgazione e sviluppo del settore forestale, specialmente intesi ad individuare modalità ecocompatibili e sostenibili di gestione del bosco e dei pascoli quali risorse economiche per le popolazioni locali, in particolare di quelle montane.

3. Per la conduzione delle attività di cui al comma precedente, il Servizio si avvale degli Enti gestori delle aree protette, dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali, delle Università, degli Istituti di ricerca, della Federazione regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e di altre Istituzioni o soggetti, pubblici o privati, con specifica qualificazione nel settore di intervento.

4. La Giunta Regionale, a mezzo del Servizio di cui all’art. 5, comma 2, e anche per il tramite delle Province, degli Enti gestori delle aree protette e delle Comunità Montane, promuove la formazione professionale degli operatori del settore forestale e della filiera bosco–legno, al fine di migliorare la loro professionalità, la sicurezza e la salute sui posti di lavoro, nonché di garantire la tutela e la corretta gestione del bosco.

5. Con il regolamento di cui all’art. 4, la Regione, al fine di contribuire allo sviluppo economico del settore forestale e delle filiere ad esso sottese, istituisce l’Osservatorio regionale del mercato dei prodotti e dei servizi della filiera bosco-legno. Il regolamento definisce la composizione ed il funzionamento dell’Osservatorio.

ART. 15 – INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

1. La Giunta Regionale promuove la conoscenza del bosco e delle sue funzioni attraverso specifiche attività di educazione, informazione e comunicazione, compresa la diffusione di materiale divulgativo, prevedendole negli atti di piano e di programma di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge.

2. La Giunta Regionale per le attività di cui al comma 1, con apposito atto individua tempi, azioni e finanziamenti, coerentemente con la programmazione regionale.

TITOLO V – FORESTE E PASCOLI DI PROPRIETA’ REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI. FORME ASSOCIATIVE DI GESTIONE

ART. 16 – PATRIMONIO SILVO-PASTORALE REGIONALE

1. Il patrimonio silvo - pastorale di proprietà della Regione si compone dei boschi e dei pascoli, come definiti all’articolo 3, con le loro pertinenze acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti alla Regione.

2. Il patrimonio silvo - pastorale regionale, nonché i vivai forestali e le superfici agricole di proprietà della Regione, sono amministrati per le seguenti finalità:

a) salvaguardia ambientale, prevenzione del dissesto idrogeologico, incremento del patrimonio faunistico e della biodiversità, tutela e miglioramento del paesaggio;

b) ricerca e sperimentazione;

c) promozione di attività ricreative, didattiche e culturali;

d) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura sostenibile, dell’agricoltura di montagna, dell’allevamento del bestiame e delle attività connesse;

e) incremento delle produzioni della selvicoltura e sviluppo delle attività di trasformazione del legno.

ART. 17 – AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO SILVO-PASTORALE REGIONALE

1. Il patrimonio silvo - pastorale regionale è amministrato dal Servizio di cui all’art. 5, comma 2, per complessi omogenei individuati dal regolamento forestale e aventi unità fondiaria rispondente a criteri ottimali di gestione.

ART. 18 – INTERVENTI NEL PATRIMONIO SILVO -PASTORALE REGIONALE

1. L’amministrazione del patrimonio forestale regionale è effettuata sulla base di Piani di gestione o di coltura riferiti ai singoli complessi, redatti dal Servizio di cui all’art. 5, comma 2, che si avvale allo scopo di dottori agronomi e dottori forestali, ed approvati dalla Giunta regionale.

2. I lavori agricolo forestali previsti dal Piano di gestione sono realizzati in economia mediante amministrazione diretta o mediante affidamento alle imprese iscritte all’albo regionale di cui all’art. 24, nonché ad imprenditori agricoli ai sensi della normativa vigente.

3. Il Servizio di cui all’art. 5, comma 2, può concedere, sulla base delle previsioni del Piano di gestione o di coltura, l’uso temporaneo dei beni del patrimonio regionale. I criteri e le modalità della concessione sono stabiliti con atto della Giunta regionale.

4. L’utile di gestione del patrimonio silvo-pastorale regionale è destinato, per una percentuale non inferiore al venti per cento, ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e valorizzazione dei boschi e dei pascoli, con iscrizione in apposito capitolo di spesa e con vincolo di destinazione. Qualora l’utile discenda da gestione condotta secondo un piano di gestione approvato e vigente, l’accantonamento di cui sopra è non inferiore al dieci per cento.

ART. 19 – PATRIMONIO SILVO – PASTORALE DEGLI ENTI LOCALI

1. Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è costituito dai boschi e dai pascoli acquistati, espropriati, trasferiti o in qualunque modo pervenuti agli stessi.

2. Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è gestito sulla base dei Piani di gestione redatti ed approvati ai sensi degli articoli da 9 a 12.

3. Qualora si tratti di aree gravate da uso civico, i Piani tengono conto dei regolamenti adottati ai sensi degli articoli 42 e seguenti del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, e prevedono, anche in conformità al disposto dell’art. 15 della legge regionale 3 marzo 1988 n. 25, gli interventi necessari per il miglioramento della gestione, la conservazione e la valorizzazione delle risorse.

4. Le terre di cui all’art. 11, lett. a), della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono utilizzate nelle forme previste dall’art. 16 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25.

5. I lavori agricolo forestali previsti dal Piano di gestione sono realizzati in economia mediante amministrazione diretta o mediante affidamento alle imprese iscritte all’albo regionale di cui all’art. 24, nonché ad imprenditori agricoli ai sensi della normativa vigente.

6. L’utile di gestione del patrimonio degli enti è destinato, per una percentuale non inferiore al venti per cento, ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e valorizzazione dei boschi e dei pascoli, con iscrizione in apposito capitolo di spesa e con vincolo di destinazione. Per i soggetti muniti di piano di gestione approvato e vigente, l’accantonamento di cui sopra è non inferiore al dieci per cento.

ART. 20 – CONSORZI FORESTALI E ALTRE FORME DI ASSOCIAZIONE

1. Gli enti locali proprietari di boschi o pascoli, e gli altri enti pubblici, se autorizzati dalle leggi cui sono soggetti, possono costituire consorzi per la gestione e l’esercizio in comune di funzioni e servizi forestali ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Al fine di migliorare la gestione dei boschi e dei pascoli di proprietà pubblica e privata, e specialmente di agevolare e razionalizzare, sui terreni di competenza, le attività di pianificazione di cui all’articolo 9, quelle silvo-pastorali di cui all’articolo 19, nonché lavori ed opere silvo-pastorali di cui all’articolo 21, la Giunta regionale, per il tramite del Servizio di cui all’art. 5, comma 2, promuove la costituzione di consorzi forestali e di altre forme associative o contrattuali fra i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di boschi e pascoli, le imprese forestali iscritte nell’albo di cui all’art. 24, imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno.

3. Il Regolamento forestale detta norme sulla costituzione e il riconoscimento dei consorzi e delle associazioni forestali, sui loro statuti, sulle modalità di promozione per la loro costituzione, su quelle di attribuzione agli stessi della personalità giuridica, sulla stipulazione degli atti convenzionali o contrattuali fra i proprietari di boschi o pascoli e gli altri soggetti interessati.

4. L’affidamento dei lavori boschivi dalle associazioni e dai consorzi di cui al comma 2 a terzi esterni alla compagine associativa è soggetto, trattandosi di beni pubblici, alla disciplina sui contratti della pubblica amministrazione, di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, o ad altra normativa specifica di settore.

5. L’affidamento degli stessi lavori a soggetti privati interni alla compagine associativa può avvenire, trattandosi sempre di beni pubblici, senza procedura ad evidenza pubblica, qualora l’ingresso di tali soggetti nella compagine sia avvenuto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica che abbia avuto ad oggetto sia la qualità di associato, che la tipologia di lavori da svolgere.

6. Ai fini di cui al comma precedente, il consorzio o l’associazione già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, indice procedure di selezione ad evidenza pubblica dei soggetti privati contraenti.

TITOLO VI – INTERVENTI PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA

ART. 21 – LAVORI ED OPERE SILVO-PASTORALI

1. Per le finalità di cui all’art. 2, la Regione, mediante il Servizio di cui all’art. 5, comma 2, individua gli interventi forestali pubblici che si rendono necessari; allo stesso scopo recepisce ed attua le misure di natura forestale promosse dall’Unione Europea.

2. Sono considerati, tra gli altri, interventi silvo-pastorali pubblici:

a) rimboschimenti finalizzati a difendere il suolo, regimare le acque, preservare e migliorare la qualità dell’ambiente e del paesaggio, prevenire e contenere i danni da valanghe o altre calamità, consolidare le dune e le zone litoranee;

b) rimboschimenti finalizzati alla produzione di biomassa legnosa, anche a ciclo breve;

c) impianto e miglioramento delle formazioni riparie, dei boschi periurbani e di altre formazioni forestali particolari;

d) sistemazioni idraulico-forestali tese agli stessi fini di cui alla lett. a);

e) opere d’ingegneria naturalistica tese agli stessi fini di cui alla lett. a);

f) cure colturali ai rimboschimenti e alle altre formazioni forestali;

g) miglioramento dei boschi esistenti, teso agli stessi fini di cui alla lett. a);

h) miglioramento dei boschi degradati, ricostituzione di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse;

i) interventi finalizzati al mantenimento e/o al miglioramento della biodiversità forestale;

j) interventi volti a prevenire gli incendi boschivi, a difendere il bosco da attacchi parassitari o da danni di altra origine;

k) conversioni e trasformazioni boschive;

l) ricostituzione e miglioramento dei castagneti da frutto;

m) creazione e miglioramento delle tartufaie;

n) rinaturalizzazione di aree forestali;

o) tutela degli alberi monumentali;

p) sviluppo dell’arboricoltura da legno;

q) redazione e attuazione di Piani di gestione e di Piani di coltura forestali;

r) realizzazione di viabilità forestale e di opere connesse agli interventi di cui ai punti precedenti;

s) sviluppo della meccanizzazione forestale;

t) conservazione e prima trasformazione dei prodotti della silvicoltura;

u) ecocertificazione, certificazione di processo e di prodotto forestale;

v) miglioramento dei pascoli;

w) eliminazione o riduzione dei detrattori ambientali.

3. Le attività di cui al comma 2 sono attuate in conformità al principio dell’uso sostenibile delle risorse.

4. La Regione dispone l’esecuzione coattiva degli interventi forestali pubblici laddove il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bosco o del pascolo non vi provveda, anche avvalendosi delle misure di incentivazione di cui all’art. 26.

ART. 22 – OCCUPAZIONE DEI TERRENI

1. Gli interventi forestali, di cui all’art. 21, possono essere dichiarati motivatamente dal Servizio di cui all’art. 5, comma 2, di pubblica utilità, necessari, urgenti e indifferibili.

2. Quando necessario per l’esecuzione degli interventi forestali pubblici, il Servizio dispone l’occupazione temporanea dei terreni interessati dagli interventi medesimi. Si applicano le disposizioni del titolo II, capo XI, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

3. Al termine dell’occupazione, l’Autorità forestale dispone la restituzione dei terreni al legittimo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

ART. 23 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI

1. Gli interventi forestali pubblici, di cui al all’art. 21, comma 2, sono attuati da soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 24 in convenzione con la Regione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, dell’art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e dell’art. 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART. 24 - ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI

1. E’ istituito, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, l’Albo regionale delle imprese forestali, nel quale sono iscritte le cooperative, le ditte e i consorzi che operano nel settore degli interventi silvo-pastorali pubblici.

2. I requisiti necessari per l’iscrizione delle imprese all’Albo e le procedure relative alla tenuta dello stesso sono fissati dal regolamento di attuazione della presente legge.

3. La tenuta dell’Albo è curata dal Servizio di cui all’art. 5, comma 2.

ART. 25 – ECOCERTIFICAZIONE FORESTALE

1. La Regione, al fine di migliorare la gestione sostenibile delle risorse forestali, promuove l’ecocertificazione forestale.

2. Per ecocertificazione forestale s’intende la certificazione dei sistemi di gestione forestale sostenibile, rilasciata da un organismo indipendente, accreditato in sede internazionale, comunitaria o nazionale, sulla base di norme e standard, parimenti riconosciuti in sede internazionale, comunitaria o nazionale. L’ecocertificazione ha uno specifico riferimento territoriale.

3. La Giunta Regionale stabilisce i criteri e gli indicatori di ecocertificazione forestale.

ART. 26 – SOSTEGNO ALLA GESTIONE SILVO-PASTORALE

1. La Regione, per le finalità di cui all’art. 2, promuove ed incentiva gli interventi di cui all’art. 21 messi in atto da proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di terreni boscati e non boscati

2. Il Piano forestale regionale di cui all’art. 7 e il Programma forestale triennale di cui all’art. 8 indicano la tipologia degli interventi e fissano i procedimenti attuativi, le procedure, le priorità, i beneficiari, le voci di spesa ammissibili a finanziamento e la percentuale di contributo riconosciuto per gli interventi di cui al comma 1.

3. Le spese ammissibili e le intensità massime degli aiuti sono fissate nel rispetto dei vigenti Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale.

TITOLO VII – ATTIVITA’ SELVICOLTURALI E TUTELA DEI BOSCHI E DEI PASCOLI

CAPO I – VINCOLI E PRESCRIZIONI

ART. 27 - VINCOLO IDROGEOLOGICO

1. Sono sottoposti a vincolo idrogeologico tutti i terreni classificati come bosco e come pascolo dalla presente legge.

2. Rimangono confermati i vincoli idrogeologico, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o di altra natura, esistenti sui terreni con diversa destinazione d’uso e disposti da altre norme vigenti.

3. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei pascoli vincolati sono sottoposti ad autorizzazione da parte della Comunità montana, ove esistente e dotata delle strutture di cui all’art. 5, comma 5, o della Provincia competente per territorio, e a preventivo nulla osta dell’ente gestore per i terreni ricadenti in area protetta, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. L’autorizzazione non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste da progetti e piani di gestione silvo–pastorale approvati e vigenti.

ART. 28 - TRASFORMAZIONE DEL BOSCO

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento volto all’eliminazione della vegetazione forestale esistente, al fine di una diversa utilizzazione del terreno ove è radicato il bosco medesimo.

2. La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l’autorizzazione di cui all’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, rilasciata dalla competente struttura, d’intesa con il Servizio di cui all’art. 5, comma 2, relativamente alla compatibilità dell’intervento con la conservazione della biodiversità, la stabilità dei terreni, il regime delle acque, la difesa dalle valanghe e dalla caduta di massi, la tutela del paesaggio, l’azione frangivento e di igiene ambientale locale.

ART. 29 - RIMBOSCHIMENTO COMPENSATIVO

1. L’autorizzazione alla trasformazione del bosco è subordinata al rimboschimento, a cura e spese del destinatario dell’autorizzazione, con specie forestali autoctone, di aree di pari estensione del bosco da trasformare, ad esso limitrofe o comunque ricadenti nel medesimo bacino idrografico. In alternativa al rimboschimento compensativo sono consentiti il miglioramento di boschi degradati di estensione almeno doppia del bosco da trasformare e/o interventi di riqualificazione ambientale.

2. Gli interventi di cui al precedente comma hanno inizio contemporaneamente ai lavori di trasformazione del bosco e comprendono le cure colturali successive all’opera di rimboschimento o di miglioramento.

3. Le modalità di garanzia dell’effettiva messa in opera del prescritto rimboschimento compensativo sono determinate da apposito atto della Giunta Regionale adottato su proposta della Direzione competente per materia.

ART. 30 - CONVERSIONE DEL BOSCO E SOSTITUZIONE DI SPECIE

1. E’ vietata la conversione dei boschi d’alto fusto in boschi cedui. Il divieto riguarda anche le fustaie transitorie provenienti dalla conversione di cedui.

2. E’ vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici.

3. E’ vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie.

4. In deroga ai divieti posti dai commi precedenti, sono consentite, previa autorizzazione della Comunità montana, ove esistente e dotata delle strutture di cui all’art. 5, comma 5, o della Provincia, la conversione delle fustaie, anche transitorie, e dei cedui composti e la sostituzione di specie per ragioni fitosanitarie o per altri particolari motivi specificati nel Regolamento forestale. Il Regolamento definisce inoltre le procedure autorizzative.

ART. 31 - TAGLIO COLTURALE

1. Per taglio colturale s’intende il taglio di ordinaria attività silvana, condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione, la vitalità e la perpetuazione del bosco, favorendone le potenzialità evolutive e la biodiversità.

2. Sono, in particolare, tagli colturali ai fini della presente legge, nonché dell’art. 6 del d. lgs. 18 maggio 2001, n. 227, e dell’art. 149, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42:

a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;

b) i tagli fitosanitari;

c) i tagli finalizzati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco, nonché quelli finalizzati alla riduzione del rischio di incendi boschivi o del dissesto idrogeologico;

d) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto;

e) i tagli di utilizzazione dei cedui e di conversione degli stessi ad alto fusto;

f) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d’alto fusto;

g) i tagli di utilizzazione a buche o a strisce;

h) i tagli a raso di fustaie, finalizzati alla rinnovazione naturale o previsti da piani di gestione di cui all’art. 7 o dai piani di coltura di cui all’art. 8, regolarmente approvati e vigenti.

3. Si considerano altresì tagli colturali quelli eseguiti in conformità alle disposizioni del Regolamento forestale.

ART. 32 – COMUNICAZIONI, DICHIARAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER TAGLI SELVICOLTURALI

1. Gli interventi selvicolturali rappresentati da ripuliture, sfolli, potature, asportazione di piante secche, divelte o stroncate, e i tagli colturali fino a 0,5 ettari di superficie utilizzata, sono effettuati previa semplice comunicazione alla Comunità montana competente per territorio, ove esistente e dotata delle strutture di cui all’art. 5, comma 5, o alla Provincia.

2. I tagli colturali da 0,5 a 3,00 ettari di superficie utilizzata sono assoggettati alla preventiva dichiarazione di taglio boschivo, inoltrata alla Comunità montana competente per territorio, ove esistente e dotata delle strutture di cui all’art. 5, comma 5, o alla Provincia, unitamente ad una relazione tecnica di un dottore forestale o di un dottore agronomo.

3. I tagli colturali di entità superiore ai parametri di cui al comma 2 sono subordinati ad autorizzazione da parte della Comunità montana competente per territorio, ove esistente e dotata delle strutture di cui all’art. 5, comma 5, o della Provincia, rilasciata a seguito d’istanza, accompagnata da un progetto di taglio redatto da un dottore forestale o da un dottore agronomo.

4. Per i boschi compresi nei piani di gestione o di coltura approvati, i tagli di qualsiasi tipo ed entità, purché conformi al piano approvato e vigente, sono subordinati esclusivamente all’inoltro di comunicazione e di progettazione esecutiva all’Autorità forestale che ha approvato il piano.

5. Per i tagli di cui ai commi da 1 a 3, l’Autorità forestale provvede, prima della emissione dell’atto conclusivo del procedimento, ad acquisire il nulla osta o l’autorizzazione di competenza di altri enti quando richiesto dalle norme vigenti, attivando, se necessario, una conferenza di servizi.

6. I tagli di cui ai commi precedenti che interessano, in tutto o in parte, siti della rete Natura 2000, sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, secondo le modalità riportate nel Regolamento Forestale.

ART. 33 - EPOCA DEL TAGLIO

1. L’epoca del taglio dei diversi tipi di bosco è indicata nel Regolamento forestale in funzione delle specie che lo compongono, delle condizioni stazionali, delle forme colturali, delle condizioni fitosanitarie e vegetazionali, nonché dei periodi riproduttivi della fauna selvatica.

ART. 34 – VIABILITA’ FORESTALE E OPERE CONNESSE AI TAGLI BOSCHIVI

1. La realizzazione all’interno dei boschi e dei pascoli di cui all’art. 4, di strade a carattere permanente, di piazzali di carico e teleferiche permanenti, necessari all’esecuzione dei lavori di taglio e di esbosco dei prodotti legnosi e di cura e sfruttamento dei pascoli, è assoggettata all’autorizzazione da parte della Comunità montana, ove esistente e dotata delle strutture di cui all’art. 5, comma 5, o della Provincia, che acquisisce, altresì, ove necessari, l’autorizzazione relativa al vincolo paesaggistico, il nulla osta dell’ente gestore dell’area protetta interessata e la valutazione d’incidenza.

2. Le piste forestali e le vie di esbosco temporanee, i piazzali di carico temporanei, i tracciati interni alle tagliate e le teleferiche, connessi e funzionali al taglio del bosco, sono previsti nel progetto o nella relazione di cui all’articolo 32, o nel piano di assestamento, e non necessitano di ulteriore autorizzazione.

3. Le manutenzioni straordinarie e l’adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali, sono sottoposti a procedura autorizzativa da parte dell’Autorità forestale di cui al primo comma.

4. Il Regolamento forestale stabilisce definizioni e standard delle strade forestali, delle piste, dei piazzali di carico, delle teleferiche e i procedimenti amministrativi per le autorizzazioni e le comunicazioni previste dal presente articolo.

ART. 35 - TAGLIO ED ESTIRPAZIONE DEGLI ARBUSTI

1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei pascoli è consentito nei casi e con le modalità previsti dal Regolamento forestale.

2. L’estirpazione degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei pascoli è vietata, salvo i casi in cui si renda necessaria per trasformazioni del bosco, autorizzate ai sensi dell’articolo 28, e per interventi di manutenzione di opere idrauliche e idraulico-forestali lungo i corsi d’acqua, regolarmente autorizzati.

ART. 36 - BOSCHI IN SITUAZIONE SPECIALE

1. Sono considerati in situazione speciale i boschi di qualunque specie, governo e trattamento e di qualsiasi estensione, che assolvono a particolari funzioni ambientali, idrogeologiche, paesaggistiche e di protezione. Rientrano in questa categoria i boschi situati su terreni instabili o in forte pendenza o comunque particolarmente esposti ad erosione, ovvero in aree soggette a valanghe, sulle cime o lungo i crinali ove si riscontrino rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione.

2. Nell’ambito dei boschi in situazione speciale, censiti anche nei Piani forestali, il Servizio di cui all’art. 5, comma 2, individua in appositi elenchi i boschi da assoggettare a particolare tutela.

3. Il Regolamento forestale indica le procedure d’individuazione dei boschi di cui a comma 2, le modalità per la loro tutela e l’eventuale indennizzo per la mancata o limitata utilizzazione.

ART. 37 – CASTAGNETI DA FRUTTO IN ATTUALITA’ DI COLTURA

1. Nei castagneti da frutto sono consentiti, a fini colturali, il taglio e l’estirpazione degli arbusti, la capitozzatura e la sostituzione di piante morte o non più produttive.

2. Il taglio dei castagneti da frutto, non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o improduttive, è soggetto all’autorizzazione della Comunità montana, ove esistente e dotata delle strutture di cui all’art. 5, comma 5, o della Provincia.

3. La conversione dei cedui castanili in castagneti da frutto, e viceversa, è consentita sulla base di un progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva, approvato dall’Autorità forestale di cui al comma precedente, che consideri gli aspetti fitopatologici, la gestione del periodo transitorio fino a conversione avvenuta e preveda la conversione graduale per superfici di limitata estensione, con tecniche a basso impatto paesaggistico.

4. Il Regolamento forestale indica le modalità degli interventi per la conversione ed il recupero dei castagneti.

ART. 38 - PASCOLO NEI BOSCHI

1. Il pascolo nei boschi in rinnovazione e nel triennio successivo alla ceduazione è vietato; è altresì vietato negli impianti di imboschimento e rimboschimento per la durata definita dal Regolamento forestale.

2. Il pascolo e l’allevamento di selvaggina nei boschi non in rinnovazione sono disciplinati dal Regolamento forestale.

ART. 39 - PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO

1. Ai fini della presente legge sono considerati prodotti secondari del bosco i funghi, i tartufi, le fragole, i lamponi, i mirtilli, le more di rovo, le bacche di ginepro, gli asparagi selvatici.

2. La raccolta dei funghi e dei tartufi è regolata dalle leggi regionali vigenti in materia.

3. La raccolta degli altri prodotti secondari del bosco, anche diversi rispetto a quelli menzionati nel primo comma, è consentita, fatti salvi i diritti del proprietario, del possessore o detentore a qualsiasi titolo del fondo, entro i limiti fissati dal Regolamento forestale.

ART. 40 - ALBERI MONUMENTALI

1. Sono considerati monumentali gli alberi, ovunque radicati, che, per portamento, dimensioni, età, pregio botanico, naturalistico, paesaggistico o storico, rivestono particolare valore.

2. Gli alberi monumentali sono censiti dal Servizio di cui all’art. 5, comma 2, ed inseriti in apposito elenco regionale formato sulla base di parametri fissati dal regolamento forestale, approvato dalla Giunta regionale e sottoposto a revisione periodica.

3. Gli alberi monumentali sono sottoposti a tutela secondo le norme del Regolamento forestale, che determina i casi in cui può esserne autorizzato l’abbattimento.

ART. 41 – TUTELA DELLE FORMAZIONI NON RICOMPRESE NEI BOSCHI

1. La Regione incentiva la tutela ed il potenziamento delle aree verdi urbane, periurbane ed extra-urbane, costituite da parchi, giardini o altre superfici non classificate bosco e caratterizzate da vegetazione arborea e arbustiva.

2. Su proposta della Giunta regionale, di concerto con le Province, è istituito un gruppo di lavoro per la predisposizione di un regolamento di indirizzo per i comuni finalizzato alla tutela e al potenziamento del verde urbano, periurbano ed extraurbano.

ART. 42 – PIANTE ISOLATE, A GRUPPI O IN FILARI

1. Le piante forestali autoctone, isolate o disposte a gruppi o in filari, situate al di fuori dei centri urbani, sono sottoposte a tutela secondo le norme del Regolamento forestale.

2. Gli atti di piano e di programma forestali, possono prevedere interventi di tutela e sviluppo delle piante di cui al comma 1 e indicare le risorse finanziarie per realizzarli.

ART. 43 – ARBORICOLTURA DA LEGNO

1. L’arboricoltura da legno è finalizzata alla coltivazione, in terreni non boscati, di specie forestali per la produzione intensiva di legno e di biomasse vegetali.

2. L’impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato, né comporta la sua soggezione al vincolo idrogeologico. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale e non è soggetta alla normativa stabilita dalla presente legge e dal Regolamento forestale, fatte salve le disposizioni per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e la lotta fitosanitaria previste dalla legge e dal Regolamento medesimi.

3. Chi intende realizzare un impianto di arboricoltura da legno o il suo espianto, ne dà comunicazione alla Comunità montana competente per territorio, ove esistente e dotata delle strutture di cui all’art. 5, comma 5, ovvero alla Provincia. Il Regolamento forestale indica le modalità della comunicazione.

4. L’inventario degli impianti di arboricoltura da legno è parte integrante dell’Inventario forestale regionale, di cui all’art. 11.

ART. 44 - LOTTA FITOSANITARIA

1. I boschi gravemente danneggiati da parassiti o da altre cause avverse sono assoggettati ad interventi selvicolturali di recupero, al fine di ripristinare la loro efficienza biologica e produttiva. Gli interventi sono previsti dai programmi regionali di finanziamento secondo specifiche priorità.

2. Interventi colturali di recupero possono essere previsti anche per gli impianti di arboricoltura da legno.

3. I proprietari, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di boschi e degli impianti di arboricoltura da legno sono obbligati a dare immediata comunicazione di fitopatie in corso al Servizio fitosanitario regionale e al Servizio di cui all’art. 5, comma 2, che decidono se attivare interventi diretti o se prescriverli all’interessato.

ART. 45 - ABBANDONO DI RIFIUTI

1. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto nei boschi e nei pascoli al di fuori dei punti di raccolta appositamente indicati ed attrezzati.

2. L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nei boschi e nei pascoli sono sanzionati ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152.

ART. 46 – CIRCOLAZIONE SU STRADA E FUORI STRADA

1. Le strade e piste di cui all’art. 34, comprese quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere chiuse al transito di automezzi e mezzi meccanizzati e rimanere sbarrate a cura e spese dei comuni nel cui territorio ricadono.

2. Sono autorizzati al transito su di esse esclusivamente i mezzi necessari per il pronto soccorso, la vigilanza, l’antincendio, i lavori forestali, comprese le perlustrazioni preliminari, e quelli utilizzati dai residenti per motivi di lavoro o di accesso ai propri fondi o alla propria abitazione.

3. E’ inoltre consentita, previa autorizzazione del Comune competente per territorio, nonché, nelle aree protette, dell’ente gestore dell’area stessa, la circolazione sulle strade e piste di cui al comma 1 in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre, raduni, sagre e in altre circostanze simili.

4. Il Regolamento forestale disciplina le autorizzazioni di cui al comma 3 con particolare attenzione alle aree della rete Natura 2000.

5. Nei boschi e sui pascoli sono proibite la circolazione e la sosta di automezzi o mezzi meccanici al di fuori delle strade e piste esistenti, eccettuati i casi di cui ai commi 2 e 3.

CAPO II – DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI

ART. 47 – LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

1. Ai fini delle lotta attiva contro gli incendi boschivi, come definiti dall’art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è istituita, ai sensi dell’art. 7 della stessa legge, la Sala operativa unificata permanente (SOUP), con sede presso la Direzione Protezione civile e Ambiente della Regione Abruzzo.

2. Il funzionamento operativo della SOUP è disciplinato da convenzione fra la Regione Abruzzo, il Coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato e l’Ispettorato regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. La Sala coordina tutti i soggetti che, ai sensi del piano regionale antincendio, sono titolari di competenze nella materia della previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Essa assicura, altresì, il coordinamento con le strutture statali competenti in materia e, in particolare, con il Centro operativo aereo unificato (COAU), di cui all’art. 7, comma 2, della l. 21 novembre 2000, n. 353.

ART. 48 – PIANO ANTINCENDIO REGIONALE

1. Il Servizio Previsione e prevenzione dei rischi afferente alla Direzione regionale protezione civile ed ambiente adotta, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, d’intesa con il Servizio di cui all’art. 5, comma 2, il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi in conformità alle linee guida contenute nel d.m. 20 dicembre 2001, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, e ai sensi dell’art. 3 della l. 21 novembre 2000, n. 353.

2. A tal fine, la Direzione convoca apposite riunioni di coordinamento con gli enti locali, il Corpo forestale dello Stato ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco allo scopo di acquisire informazioni e di discutere sulle problematiche locali, nonché di definire gli interventi di pianificazione, individuando gli obiettivi prioritari da perseguire.

3. Il piano individua le competenze di ciascun ente territoriale nella previsione, prevenzione e lotta attiva agli enti boschivi. La Regione attua le proprie competenze direttamente o mediante convenzione con il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le associazioni di volontariato ed altri soggetti o istituzioni all’uopo individuati.

4. Sono comunque assegnate ai comuni:

a) l’istituzione di squadre di pronto intervento, anche mediante convenzioni con associazioni di volontariato;

b) la messa a disposizione di servizi logistici a beneficio delle squadre antincendio comunque operanti sul loro territorio.

5. Il piano di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dalla sua adozione e resta in vigore per 10 anni. Esso è sottoposto a verifica triennale di adeguatezza, con le procedure previste dal presente articolo.

ART. 49 – PIANIFICAZIONE ANTINCENDIO NELLE AREE PROTETTE

1. Per le aree naturali protette regionali, il Piano di cui all’articolo precedente è integrato da un’apposita sezione, definita d’intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi e sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato presenti sul territorio regionale, il piano di cui all’articolo precedente è integrato dal piano adottato ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

ART. 50 – ATTIVITA’ FORMATIVE ED INFORMATIVE.

1. La Direzione regionale protezione civile ed ambiente, d’intesa con lo Stato e con il Servizio di cui all’art. 5, comma 2, individua, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, modalità di integrazione dei programmi scolastici di ogni ordine e grado volte ad accrescere e promuovere l’effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, con particolare riferimento alla previsione e prevenzione degli incendi boschivi.

2. La stessa Direzione organizza, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, anche associandosi con le confinanti regioni Marche, Lazio, e Molise, specialmente al fine di tutelare i territori ricadenti nei parchi nazionali, corsi di formazione permanente e ricorrente con cadenza annuale a carattere tecnico-pratico, rivolti alla preparazione dei soggetti coinvolti in attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

3. Entro lo stesso termine, la Direzione appronta un manifesto informativo diretto alla popolazione sulle cause determinanti l’innesco di incendio e le norme comportamentali da rispettare in caso di pericolo, e lo dirama a tutti i comuni del territorio regionale affinché esso resti affisso all’albo pretorio di ciascuno di essi dal 1° aprile al 30 ottobre di ogni anno.

4. Ai fini delle attività di previsione e prevenzione contro gli incendi boschivi, la Consulta forestale di cui all’art. 2 presenta proposte relative all’ulteriore informazione e sensibilizzazione dei cittadini e alla formazione del personale di tutti i livelli preposto alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

5. La Direzione di cui al primo comma, sulla base dell’andamento climatico stagionale e delle condizioni della vegetazione forestale, stabilisce, nel piano di cui all’articolo precedente, il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi e fissa la data di apertura e chiusura della campagna annuale antincendio, al fine altresì di attivare le specifiche prescrizioni e i divieti indicati dal Regolamento forestale.

6. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi sono attuati in conformità e secondo le competenze indicate dal Piano antincendio regionale. Nell’impiego di maestranze per la lotta agli incendi costituisce titolo preferenziale l’aver frequentato con esito positivo i corsi di cui al comma 2.

ART. 51 – DIVIETI E PRESCRIZIONI

1. Alle aree boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco si applicano i vincoli, i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui all’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

CAPO III – MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE

ART. 52 – MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE

1. La Regione persegue la conservazione della biodiversità e la tutela delle risorse genetiche forestali autoctone. A tal fine promuove l’utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie arboree ed arbustive forestali autoctone.

2. Il materiale forestale di moltiplicazione destinato ad attività selvicolturali e all’arboricoltura da legno, che fruiscono di aiuti finanziari pubblici, è prodotto e commercializzato, o comunque ceduto, in conformità alla direttiva del Consiglio 1999/105/CE del 22 dicembre 1999 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione e del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, di attuazione della medesima.

3. Qualora si debba far ricorso ad impianti artificiali per la rinnovazione dei boschi, per la loro ricostituzione, rinfoltimento o ampliamento, sarà privilegiato l’uso di materiale vegetale di moltiplicazione prodotto sul territorio regionale e, comunque, in ambienti pedoclimatici affini a quello di impiego. Il materiale è soggetto a controllo di provenienza e certificazione.

ART. 53 – BOSCHI DA SEME

1. E’ istituito il Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme.

2. L’impianto e l’aggiornamento del Libro regionale sono curati dal Servizio di cui all’art. 5, comma 2, e approvati dalla Giunta regionale.

3. Al fine di assicurare le migliori condizioni per la conservazione e l’incremento del patrimonio genetico autoctono, la Regione promuove la corretta gestione degli arboreti e delle piante da seme iscritti nel Libro regionale.

4. Il Regolamento forestale individua i criteri e le modalità per la tenuta del Libro regionale, nonché per la raccolta, conservazione e controllo del materiale forestale di moltiplicazione.

ART. 54 – ATTIVITA’ VIVAISTICA FORESTALE

1. E’ considerata attività vivaistica forestale la produzione di piante forestali e di altro materiale forestale di moltiplicazione, comprese le sementi. Rientrano in tale attività il prelievo, in aree boscate, di piante provenienti da espianti autorizzati o di altro materiale di moltiplicazione.

2. L’attività vivaistica forestale può essere esercitata unitamente ad altra attività vivaistica. Essa è comunque soggetta, oltre che alle norme di cui agli artt. 52 e 53, alla disciplina e alle procedure previste dalla normativa regionale per la produzione e il commercio del materiale da vivaio, nonché alla ulteriore disciplina stabilita dal Regolamento forestale.

ART. 55 - ALBERI DI NATALE

1. La produzione vivaistica di abeti o di altre conifere destinate ad albero di Natale è soggetta alle norme dell’art. 54.

2. Il trasporto e la commercializzazione di abeti o altre conifere e dei loro cimali destinati ad albero di Natale, provenienti da attività selvicolturali, sono subordinati al rilascio di un attestato di provenienza rilasciato dalla Comunità montana competente per territorio, ove esistente e dotata delle strutture di cui all’art. 5, comma 5, ovvero dalla Provincia.

3. Le piante e i cimali destinati ad albero di Natale sono muniti di contrassegno, che ne attesta la provenienza.

TITOLO VIII – SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 56 - VIGILANZA, ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E CONTENZIOSO

1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge e del regolamento forestale, l’accertamento e la contestazione delle infrazioni sono affidati al personale del Corpo forestale dello Stato e degli altri corpi di polizia, o al personale di sorveglianza delle aree protette cui la legge riconosce la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, limitatamente al territorio di competenza.

2. Alle sanzioni amministrative dettate dalla presente legge si applicano le sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ufficio Regionale competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17, comma 3, della stessa legge, è il Servizio di cui all’art. 5, comma 2.

3. Gli importi delle sanzioni riscosse sono attribuiti per il 50% alla Regione, e per il 50% al Comune nel cui territorio la violazione è stata commessa, salvo che la violazione sia, anche solo in parte, addebitabile al Comune stesso, nel qual caso l’intero importo della sanzione è attribuito alla Regione.

4. Nel caso di reiterazione di cui all’art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione relativa all’ultima violazione è aumentata fino al triplo.

ART. 57 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Per le violazioni alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 10,00, massima di euro 50,00, per ogni metro cubo di terreno movimentato, o sua frazione, nei boschi e nei pascoli sottoposti al vincolo idrogeologico senza l’autorizzazione di cui all’art. 27 comma 3, o in difformità sostanziale dalla stessa;

b) pagamento di una somma minima di euro 1.000,00 e massima di euro 10.000,00, oltre la confisca del materiale legnoso ricavato, per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o loro frazione, ove è stata effettuata la trasformazione di boschi e la trasformazione d’uso del suolo o sono stati distrutti rimboschimenti eseguiti con finanziamenti pubblici, senza le prescritte autorizzazioni, di cui all’art. 28, comma 2, e all’art. 29, ovvero in difformità sostanziale dalle stesse, compresa la mancata realizzazione dei prescritti interventi compensativi;

c) pagamento di una somma:

- minima di euro 700,00 e massima di euro 7.000,00, oltre la confisca del materiale legnoso ricavato, per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o loro frazione, in cui è stata effettuata la conversione del bosco d’alto fusto in bosco ceduo, o la sostituzione di specie forestali indigene con specie esotiche;

- minima di euro 500,00 e massima di euro 5.000,00, oltre la confisca del materiale legnoso ricavato, per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o loro frazione, in cui è stata effettuata la conversione di ceduo composto in ceduo semplice;

senza le prescritte autorizzazioni ai sensi dell’art. 30 o in difformità sostanziale dalle stesse.

d) pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 1.000,00, oltre la confisca del materiale legnoso ricavato, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie boschiva o per ogni metro cubo di massa legnosa utilizzata, o sua frazione, ove sia stato effettuato il taglio senza la prescritta comunicazione all’Autorità forestale, di cui all’art. 32, commi 1 e 4, o in difformità sostanziale dalla stessa.

e) pagamento di una somma minima di euro 250,00 e massima di euro 2.500,00, oltre la confisca del materiale legnoso ricavato, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie boschiva o per ogni metro cubo di massa legnosa utilizzata, o sua frazione, ove sia stato effettuato il taglio, senza la prescritta dichiarazione all’Autorità forestale, di cui all’art. 32, comma 2, o in difformità sostanziale dalla stessa o dalle prescrizioni ad essa conseguenti;

f) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 5.000,00, oltre la confisca del materiale legnoso ricavato, per ogni 1.000 metri quadrati di superficie boschiva, o sua frazione, ove sia stato effettuato il taglio, senza la prescritta autorizzazione, di cui all’art. 32, comma 3, o in difformità sostanziale dalla stessa;

g) pagamento di una somma di euro 15,00 al metro quadrato, oltre la confisca del materiale legnoso eventualmente ricavato, per la realizzazione della viabilità forestale principale, dei piazzali di carico permanenti e delle teleferiche permanenti senza la prescritta autorizzazione, di cui all’art. 34, comma 1;

h) pagamento di una somma minima di euro 10,00 al metro quadrato, oltre la confisca del materiale legnoso eventualmente ricavato, per la realizzazione di tracciati interni alle tagliate, o di teleferiche, piste forestali o piazzali di carico a carattere temporaneo non previsti nella relazione e nel progetto di cui all’art. 32, né nel piano di assestamento approvato, o in difformità dagli stessi, nonché per l’effettuazione di manutenzioni straordinarie di strade e piste forestali, senza la prescritta autorizzazione dell’Autorità forestale, di cui all’art. 34, comma 3, o in difformità sostanziale dalla stessa;

i) pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 1.000,00 per estirpazione di arbusti o cespugli per una superficie minima di 1.000 metri quadrati, o loro frazione, senza l’autorizzazione ai sensi dell’art. 35, comma 2, o in difformità sostanziale dalla stessa;

j) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 2.000,00, oltre la confisca del materiale legnoso ricavato, per ogni 1.000,00 metri quadrati di castagneto da frutto assoggettato al taglio senza la prescritta autorizzazione, di cui all’art. 37, comma 2, o in difformità sostanziale dalla stessa;

k) pagamento di una somma minima di euro 35,00 e massima di euro 350,00 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione dell’art. 38. Qualora si tratti di bestiame ovino l’importo della sanzione è ridotto del 50 per cento. Nel caso in cui l’immissione al pascolo avvenga nei boschi percorsi dal fuoco, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dall’art. 10 della legge 353/2000.

2. Il pagamento delle somme di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), j) del comma precedente non esonera il trasgressore dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione in sanatoria per l’intervento realizzato. Qualora l’opera realizzata non sia autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, l’Autorità forestale dispone l’esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore.

3. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, iscritti negli elenchi di cui all’articolo 36, comma 2, le sanzioni amministrative previste nel comma 1 sono raddoppiate.

4. Per i materiali forestali di moltiplicazione (MFM) di cui all’art. 52 della presente legge sono applicate le prescrizioni e le sanzioni amministrative previste nell’art. 16 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

5. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 1.500,00 e massimo di euro 15.000,00 per l’abbattimento di alberi monumentali senza la prescritta autorizzazione, di cui all’art. 40, comma 3.

b) Pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 1.000,00 per la realizzazione d’impianto di arboricoltura da legno o il suo espianto senza la prescritta comunicazione, di cui all’art. 43, comma 3;

c) Pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00 per la mancata comunicazione di fitopatie di cui agli art. 44 comma 3;

d) Pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00 per la circolazione con mezzi motorizzati senza l’autorizzazione di cui all’art. 46 comma 3, o fuoristrada, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo;

e) 55 commi 2 e 3 della presente legge o dalle disposizioni previste nel Regolamento forestale.

6. Per ogni altra e diversa violazione delle disposizioni della presente legge, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00.

ART. 58 - SANZIONI AGGIUNTIVE

1. Nei casi in cui, per effetto delle violazioni di cui agli articoli 56 e 57, vengano causati danni consistenti in qualsiasi forma misurabile di distruzione o di forte deterioramento irreversibili del bosco, tali da comprometterne la resilienza, valutati rispetto alle condizioni originarie del bosco e all’obiettivo della sua conservazione nell’ambito dell’areale naturale di appartenenza, si applica, ferme restando le sanzioni previste dai predetti articoli, la sanzione amministrativa aggiuntiva dal doppio al sestuplo del valore medio di mercato delle piante abbattute o sradicate, senza deduzione per spese di abbattimento, allestimento, accatastamento e trasporto.

2. Per la determinazione del danno di cui al presente articolo si prendono in considerazione le sole piante abbattute o sradicate in più rispetto alle norme vigenti o rispetto alle corrette tecniche selvicolturali. In caso di parziale deperimento delle piante, la valutazione del danno è calcolata in percentuale del valore delle piante o del soprassuolo danneggiato.

3. Ai fini della determinazione del danno, si applicano i valori medi di mercato ai dati dendrometrici rilevati, sulla base delle specifiche tabelle allegate al Regolamento forestale. Le tabelle vengono aggiornate dal Servizio di cui all’art. 5, comma 2, quando si verifica una variazione dei valori medi di mercato superiore al 10 per cento.

4. Il Regolamento forestale stabilisce modalità ulteriori per la valutazione delle piante tagliate o del danno commesso.

5. Le sanzioni, di cui agli articoli 56, 57, 58, riscosse dalla Regione confluiscono su apposito capitolo__________ di Bilancio U.P.B. 07.02.003 denominato “Sanzioni amministrative per la forestazione”

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 59 – FONDO REGIONALE PER LE FORESTE

1. E’ istituito il fondo regionale per le foreste e i pascoli al fine di attuare gli interventi previsti nella presente legge e nel Regolamento forestale, secondo le indicazioni e il riparto di spesa fissati dal Programma forestale triennale di cui all’art. 8.

2. La dotazione del fondo è istituita dalla Giunta Regionale, annualmente, a seguito del Regolamento forestale, in conformità della programmazione Regionale.

ART. 60 – PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, e fino alla data di entrata in vigore del Regolamento forestale di cui all’art. 4, restano in vigore le prescrizioni di massima e polizia forestale approvate per le province della Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 19 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126.

ART. 61 – PIANI E PROGRAMMI IN CORSO

1. I piani e i programmi forestali regionali vigenti mantengono la loro validità fino all’approvazione del Piano forestale regionale, di cui all’art. 7, e del Programma forestale triennale, di cui all’art. 8.

2. I piani di gestione e di assestamento forestale, i piani dei tagli, i piani di coltura ed ogni altro piano operativo, regolarmente approvati, mantengono la loro validità fino alla rispettiva scadenza, comprese le norme eventualmente in contrasto con la presente legge e con il relativo Regolamento .

ART. 62 – AMMINISTRAZIONE TRANSITORIA DELLA PROPRIETA’ REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI

1. Fino all’approvazione dei piani di gestione di cui agli artt. 18 e 19, il patrimonio forestale regionale e degli enti ocali è amministrato in conformità alla presente legge e al Regolamento forestale.

ART. 63 – PROCEDIMENTI SANZIONATORI IN CORSO

1. I procedimenti sanzionatori in corso all’atto dell’entrata in vigore della presente legge sono conclusi dagli enti già competenti.

2. Gli stessi enti provvedono ad incamerare i relativi proventi, secondo la procedura già in vigore.

ART. 64 – ABROGAZIONI E MODIFICHE

1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme in contrasto con la legge medesima.

2. Sono, in particolare, abrogati:

a) gli art. 5, 8, 10 e 12 della legge regionale 11 settembre 1979, n. 45 e successive modificazioni;

b) la legge regionale 7 luglio 1982, n. 38;

c) la legge regionale 14 novembre 1984, n. 77;

d) la legge regionale 4 febbraio1986, n. 5;

e) la legge regionale 22 luglio 1986, n. 24;

f) la legge regionale 22 luglio 1986, n. 25;

g) la legge 29 dicembre 1987, n. 100;

h) La legge regionale 12 gennaio 1988, n. 7;

i) la legge regionale 1 febbraio 1989, n. 5;

j) la legge regionale 7 marzo 1991, n.10;

k) la legge regionale 23 dicembre 1991, n. 87;

l) la legge regionale 28 dicembre 1992, n. 103;

m) la legge regionale 12 aprile 1994, n. 28;

n) la legge regionale 31 dicembre 1994, n. 106;

o) l’art. 14 della legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6;

p) l’art. 111 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6.

ART. 65 – URGENZA

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.