PLR Consorzi Forestali

REGIONE ABRUZZO

Progetto di Legge Regionale n° 0036/09 “Norme in materia di consorzi forestali per la gestione associata del patrimonio agro-silvo-pastorale”

PRESENTAZIONE

I consorzi forestali sono uno strumento antico (erano già previsti dalla Legge forestale del 1923) e contemporaneamente straordinariamente moderno. In estrema sintesi i Consorzi sono strutture di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale: i proprietari pubblici e privati di aree agro-silvo-pastorali affidano ad un organismo di gestione (da loro partecipato) i terreni affinché la gestione stessa sia più efficiente.

Nella loro funzione tradizionale i Consorzi avevano l’obiettivo di riunire i proprietari per garantire loro una economicità di gestione. Tale funzione era ovviamente particolarmente evidente in caso di proprietà particolarmente frazionate, con piccole superfici che non avrebbero avuto alcuna possibilità di essere economicamente gestite.

Tale funzione ovviamente è ancora valida in considerazione della estrema frammentarietà della proprietà fondiaria nelle nostre montagne. A tale funzione si unisce oggi un’altra funzione, non meno importante.

Un settore come quello forestale, da sempre “povero”, ed oggi forse, in rapporto ad altri settori, ancora più povero che in passato, non può permettersi una competizione fra proprietà e gestione. Di fatto oggi il problema più grave è proprio quello della gestione che manca certo nelle piccole proprietà frammentate, ma è assente anche in grandi aree di proprietà pubblica.

Le statistiche ci danno un preoccupante segnale: oltre il 50% delle superfici forestali non sono più gestite. Questo dato purtroppo, se la tendenza non viene invertita, è soggetta ad ulteriore peggioramento nel tempo.

Le motivazioni di questa situazione sono semplici:

1. Scarsa remunerazione delle attività forestali. Il valore del prodotto legna non è cresciuto proporzionalmente ai costi, per cui i margini di utile sono molto ristretti e disincentivano i proprietari dall’intraprendere i necessari investimenti per una corretta gestione.

2. Perdita di una cultura di gestione. I proprietari, sia essi privati che pubblici, hanno perso il senso del valore del bosco, che non è visto più come fonte di reddito. Con il passare del tempo semplicemente se ne dimenticano. Con il passare del tempo anche comuni con ingenti proprietà forestali hanno perso la tradizione di fornire legna di uso civico ai cittadini, privandolo, fra l’altro, di una risorsa di cui avrebbero diritto e che potrebbe rappresentare di fatto una integrazione al reddito per le popolazioni di montagna. Nel caso di Enti pubblici, inoltre, le difficoltà burocratiche difficilmente affrontabili da piccoli Enti con scarse risorse umane chiudono definitivamente ogni possibilità di efficace gestione.

3. Difficoltà a reperire imprese in grado di realizzare gli interventi in modo efficace ed efficiente. In mancanza di gestione è difficile programmare le attività, e quindi gli investimenti necessari, per cui in genere ci si limita al minimo indispensabile per continuare a sopravvivere, rinunciando a praticare una politica di sviluppo.

Ed ecco la nuova funzione che possono avere i Consorzi forestali: aggregare ancora, come nella funzione tradizionale, i proprietari pubblici e privati, ma aggregare anche gli operatori del bosco, meglio ancora se per operatori si intendono sia i tecnici forestali che le strutture che realizzano gli interventi.

E’ importante che si realizzi la convergenza fra tutti gli attori della attività forestale. E’ infatti evidente come in molti casi l’operare in modo scollegato sia foriero di gravi problemi.

E’ quindi auspicabile che tutti i soggetti siano presenti nella struttura associativa, in modo che tutti si sia corresponsabili della gestione. Il proprietario deve sapere che l’obiettivo della gestione non può essere, oggi, esclusivamente l’utile immediato, quanto piuttosto una continuità di gestione che nel tempo assicuri un reddito stabile e la conservazione del patrimonio. Anche il tecnico, soprattutto se dipendente o collaboratore della struttura operativa, a sua volta, non potrà disinteressarsi della gestione complessiva, e sarà quindi portato a valutazioni realistiche, che abbiano una valenza nel tempo. Anche la struttura operativa, infine, opererà con il massimo impegno sapendo che ben operando si potrà lavorare dentro il consorzio a lungo termine, non essendo legati ad uno specifico lavoro, ma a tutta la gestione, che avrà almeno il respiro della validità del piano di gestione.

Insieme quindi come partner, non come concorrenti. Insieme per realizzare un programma comune che assicuri ai proprietari il miglior risultato economico possibile dalle loro proprietà e agli operatori di uscire dalla precarietà per poter finalmente realizzare programmi e relativi investimenti a lunga scadenza.

Da queste considerazioni è nato un nuovo modello di consorzio forestale, quello che vede nello stesso consorzio i proprietari e gli operatori, modello recepito e promosso dal D.L.vo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” che al comma 3 dell’art. 5 recita ”Per favorire lo sviluppo ed una più razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o altre forme associative. Ai predetti organismi possono partecipare, anche ai fini di un migliore coordinamento della gestione, soggetti privati e le imprese di cui all'articolo 7, comma 1”.

A seguito di tale normativa diverse regioni italiane hanno legiferato in materia di promozione della gestione forestale associata (cfr. Lombardia, Veneto, Toscana, Piemonte, Lazio, ecc.), in genere adeguando la propria legislazione forestale alle linee guida nazionali del citato D.L.vo e alla realtà locale in crescita.

Anche il “Programma Quadro per il settore forestale” approvato il 18 dicembre 2008 dalla Conferenza Stato Regioni, riconosce i consorzi forestali quali strumenti di gestione delle aree agro-silvo-forestali, disponendo al punto 5.6: “I Consorzi forestali svolgono una funzione fondamentale per la gestione del patrimonio forestale aggregando i proprietari pubblici e privati e gli operatori del bosco, meglio ancora se per operatori si intendono sia i tecnici forestali che le strutture che realizzano gli interventi, realizzando così la convergenza e corresponsabili della gestione fra tutti gli attori della attività forestale”.

Anche la Regione Abruzzo, con le modifiche apportate con l’Art. 111 della L.R. 8.2.2005, N. 6 alla L.R. N. 28 del 12.04.1994 “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale” ha iniziato un percorso di sostegno dei consorzi forestali prevedendo, all’art. 2 ter “La Regione favorisce l'ottimale gestione delle superfici forestali. Nelle aree di Comunità Montane ove operano consorzi o società di gestione di risorse forestali, costituiti in forma mista pubblico - privato, con organismi di cui all’art. 3 della presente legge, andrà riservata a tali strutture di gestione, tenendo conto della superficie agro-silvo-pastorale gestita, una quota dei finanziamenti disponibili per l’area da utilizzare a seguito di presentazione di apposite istanze di finanziamento, corredate da progetti esecutivi, presentati dai suddetti organismi. Tali organismi hanno inoltre priorità per ottenere contributi per la realizzazione di Piani di gestione e assestamento per Piani che abbiano carattere intercomunale o comprensoriale. Al fine di favorire la gestione sostenibile delle Foreste a tali organismi saranno concessi contributi per ottenere la certificazione volontaria della gestione e dei prodotti forestali Forest Stewardship Council (F.S.C.)”.

Inoltre la stessa Regione Abruzzo, nelle “Linee di indirizzo per la programmazione regionale nel settore forestale” approvate con DGR 29 novembre 2007 n° 1238P, al punto 5.1 auspica: “Si deve favorire l’accorpamento della gestione e, ove possibile, della proprietà privata, attualmente eccessivamente frazionata, in quanto il binomio ambiente – economia, nel campo forestale, può trovare successo in ambiti territoriali relativamente grandi, gestiti in modo unitario e quindi secondo una programmazione lungimirante e sostenibile, con reali impatti positivi su occupazione e mercato locali”.

Si è sviluppato quindi anche nella nostra regione questo modello di Consorzio Forestale. I primi soggetti che si stanno aggregando sono soprattutto i proprietari pubblici, in genere amministrazioni comunali. Il modello che si è fatto avanti è quello di cui al citato D.L.vo 18 maggio 2001, n. 227: consorzi forestali come consorzi volontari di diritto privato.

Consorzi quindi che sono strutture private, soggette alla all’art. 2602 del Codice Civile, che sono quindi strutture con cui “più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.

Sono quindi nati nella nostra regione, ad oggi, ben 17 Consorzi Forestali, che associano circa 50 amministrazioni comunali (il loro numero è in continuo aumento), alcune Amministrazioni Separate degli Usi civici e tre Comunità Montane. I territori gestiti superano ormai i 60.000 ettari di cui oltre 40.000 ettari di superfici forestali.

Numeri che ben rendono l’idea di come lo strumento rappresenti la soluzione a molti problemi di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale di cui soffrono i piccoli comuni soprattutto montani. Significativamente in alcuni casi sono state le stesse Comunità Montane a farsi promotori della costituzione dei consorzi. Alcune di queste realtà si stanno aggregando in consorzi di secondo grado, al fine di una migliore economia di gestione e anche al fine di gestire in modo unitario le certificazioni della Gestione Forestale Sostenibile (FSC e PEFC).

Il PLR si propone quindi di dare compiuta attuazione nella nostra regione al D.L.vo 18 maggio 2001, n. 227 e di regolamentare una realtà che è ormai divenuta significativa ed è in continua crescita.

Il PLR, proponendosi il rilancio dello sviluppo socio-economico delle aree interne, senza oneri per la Regione, ottiene un incremento della attività imprenditoriale e della occupazione attraverso la razionalizzazione e lo snellimento della gestione forestale e delle sue attività. Le aree forestali, infatti, se razionalmente gestite, rappresentano una ricchezza per le popolazioni delle aree montane, per gli introiti ai comuni per i tagli ad uso commercio, per i risparmi alle famiglie con i tagli ad uso civico e per l’occupazione che queste attività generano.

Ciò senza dimenticare i benefici per l’ambiente derivanti da una razionale gestione delle aree forestali. Il PLR si propone infatti anche di sostenere la Gestione Forestale Sostenibile attraverso lo strumento delle certificazioni. Per gli attori che partecipano ai consorzi il bosco è fonte di vita. Chi più di loro ha quindi interesse a preservarlo e a valorizzare i prodotti ottenibili? Il PLR propone quindi che la Regione sostenga una politica di certificazione della gestione forestale sostenibile secondo standard riconosciuti a livello internazionale (FSC e PEFC) o anche del territorio (ISO 14000, EMAS, ecc.) che certifichi la buona gestione e valorizzi i prodotti del bosco (legna, ma anche altri prodotti quali frutti di bosco, miele, ecc.).

Nel PLR regolamenta, in modo comunque da non ledere la volontarietà da cui nasce lo strumento, sia la fase di costituzione dei consorzi, sia la fase di gestione degli stessi che le possibili forme di sostegno regionale.

Volutamente il PLR non entra nel merito delle forme di costituzione e gestione interna del consorzio, rimandando a quanto previsto dal Codice Civile in materia e alla libera elaborazione statutaria e regolamentare.

Il PLR affronta inoltre un problema molto sentito nelle aree montane quale quello dei terreni abbandonati di cui sia impossibile individuare la titolarità o in cui lo stesso proprietario sia individuato ma irreperibile prevedendo per i comuni la possibilità di ricorrere alla gestione provvisoria affidata ai consorzi forestali. Ciò ovviamente senza ledere i diritti di proprietà privata che è garantita dalla pubblicizzazione dell’atto, a cui il proprietario può opporsi in qualsiasi momento, e dall’accantonamento degli utili in un apposito fondo che rimane a disposizione del proprietario.

Il PLR inoltre permette ai comuni, aderendo al consorzio, di affidare allo stesso pianificazione e la gestione dei siti della rete Natura 2000, riconfermando comunque che le attività in tali siti debbono conformarsi alla normativa vigente e alla eventuale pianificazione dei siti stessi, che dovrà essere armonica con la pianificazione forestale elaborata dai consorzi.

Il PLR inoltre prevede, similmente a quanto previsto in altre regioni (cfr Lombardia), una forma di “riconoscimento” finalizzato esclusivamente a garantire il rispetto delle basilari regole sia nella fase costitutiva che successivamente in quella di gestione.

Lo strumento fondamentale di gestione è il “Piano dei lavori” predisposto dal consorzio con validità triennale e con aggiornamento annuale, che dovrà essere conforme o ai Piani di gestione, se presenti, o alle linee di programmazione forestale regionale. Il piano di gestione resta comunque lo strumento fondamentale di pianificazione forestale, la sua redazione è quindi fra i principali compiti del consorzio forestale.

Sia il riconoscimento iniziale sia l’approvazione dei “Piani di lavoro” triennali sono affidati alle Comunità Montane, quali Enti pubblici più prossimi ai Consorzi forestali.

Particolare ruolo il PLR riconosce al “tecnico forestale” che per poter essere “direttore” di un consorzio forestale dovrà essere laureato in materia agro-forestale ed abilitato alla professione nonché poter vantare una esperienza almeno quinquennale. A tale figura il PLR fa assumere il ruolo di autorità forestale di carattere locale, con precisi doveri e responsabilità.

Importanti sono anche le norme di coordinamento con la normativa preesistente, in un’ottica di semplificazione e snellimento che assicuri operatività, quale l’articolo relativo ai tagli colturali la cui realizzazione, se previsti dalla pianificazione sia nel senso di Piani di Gestione che di Piani annuali approvati dalle Comunità Montane, non sono più assoggettate ad autorizzazione bensì a comunicazione, o alla semplificazione che il riconoscimento sostituisce la procedura per la normativa sugli usi civici.

Non si prevede, infine, alcun onere per la Regione. Il sostegno previsto dal presente PLR potrà trovare compimento negli altri strumenti finanziari già in essere o attivati per altri canali (Piano Forestale Triennale, Piano di Sviluppo Rurale, ecc.). Questi strumenti, infine, potranno trovare nel PLR una facilitazione nel loro utilizzo da parte dei proprietari e degli operatori forestali.