Testo PLR esame commissione

Norme in materia di consorzi forestali per la gestione associata del patrimonio agro silvo –pastorale

Art. 1

(Finalità)

1.La Regione promuove la gestione sostenibile attiva, coordinata ed organica del patrimonio forestale pubblico e privato.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 la Regione, in attuazione dell’art. 5 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, riconosce e promuove la costituzione dei Consorzi Forestali.

3. La Regione, in attuazione dell’art. 7 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, incentiva la partecipazione di soggetti pubblici e privati ai consorzi forestali e ad altre forme di associazione per la gestione dei terreni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e privata.

Art. 2 –

(Ambito soggettivo)

1. La presente legge si applica nei confronti dei Consorzi Forestali riconosciuti e delle Associazioni Equiparate riconosciute.

Art.3

(Riconoscimento Consorzi Forestali )

1. I Consorzi Forestali presentano la domanda di riconoscimento regionale alla Comunità Montana nel cui ambito territoriale è situata la sede legale del Consorzio.

2. La Comunità Montana entra sessanta giorni dal ricevimento della domanda emana entro 60 giorni il provvedimento di riconoscimento.

4. La Comunità Montana può richiedere chiarimenti e documentazione integrativa al Consorzio Forestale per la verifica dei requisiti richiesti per l’emanazione del provvedimento di riconoscimento.

5.La richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa sospende il termine Il termine di cui al comma 6.

6. In caso di mancata notifica di provvedimento di diniego il termine di cui al comma 3 l’istanza di riconoscimento si intende accolta.

7.Sono condizioni per il riconoscimento:

  1. una superficie agro-silvo-pastorale conferita complessiva di almeno 1.000 ettari,
  2. la dimostrazione di una gestione economica sostenibile del consorzio tramite piano triennale dei lavori e relativo bilancio economico,
  3. la disponibilità di almeno un tecnico con funzioni di Direttore laureato ed abilitato in materie agro-forestali con esperienza almeno quinquennale, eventualmente anche messo a disposizione da un socio consortile.

8. Le Comunità Montane verificano con cadenza quinquennale la permanenza delle condizioni per il riconoscimento.

9. I consorzi forestali riconosciuti trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla Comunità Montana che li ha riconosciuti un prospetto riepilogativo delle superfici gestite, una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente, uno stralcio degli interventi previsti nell’anno in corso, i bilanci, il piano triennale aggiornato - per la sua approvazione - nonché ogni altra notizia utile sulle funzioni svolte.

10. La competente Direzione della Giunta regionale adotta entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge specifico regolamento per la disciplina della procedura per l’emanazione del provvedimento di riconoscimento.

Art 4

(Associazioni equiparate ai Consorzi forestali)

1. Le associazioni tra i proprietari dei fondi e le imprese forestali, anche cooperative, realizzate attraverso contratti di gestione conformi alle finalità e alle disposizioni della presente legge sono equiparate ai Consorzi forestali.

2. Le Associazioni di cui al comma 1 possono ottenere il riconoscimento da parte della Regione Abruzzo.

3. Il provvedimento di riconoscimento è emanato dalla Comunità Montana territorialmente competente con le modalità e in presenza dei requisiti richiesti dall’art.3 per il riconoscimento dei Consorzi Forestali .

4. Alle Associazioni riconosciute si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 dell’art. 3.

Art. 5

Consorzi Forestali

1.I consorzi forestali, indipendentemente dalla natura dei soggetti che lo compongono, sono costituti in una delle forme tipiche disciplinate dal Codice civile.

2.Qualora la maggioranza delle quote del fondo consortile sia detenuta da soggetti privati, ai Consorzi Forestali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2602 e seguenti del codice civile

3.Qualora la maggioranza delle quote del fondo consortile appartenga a soggetti pubblici, ai Consorzi Forestali si applica la normativa che disciplina gli Enti pubblici.

4. Possono far parte del Consorzio Forestale soggetti privati non proprietari con funzioni tecnico – operative.

5.Per la gestione dei terreni di proprietà pubblica, il soggetto pubblico capofila del Consorzio, o il Consorzio stesso, i soci privati affidatari di funzioni tecnico – operative sono scelti mediante procedure di evidenza pubblica, tenendo conto dei requisiti posseduti dal soggetto privato, anche in forma associata, di affidabilità tecnica, economica ed operativa.

6.Per ottenere il riconoscimento da parte della Regione , i Consorzi gestori dei terreni di proprietà pubblica già esistenti devono uniformarsi alla prescrizione di cui al comma 5 nella scelta del socio privato affidatario di funzioni tecnico operative.

7.I consorzi forestali riconosciuti che gestiscono le superfici forestali degli aderenti sono imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile ed imprenditori agricoli professionali ai sensi della normativa vigente.

Art. 6

(Gestione Forestale Sostenibile)

1.La Regione, in attuazione dell’art. 7 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 promuove l’introduzione di sistemi di certificazione ecocompatibile delle produzioni forestali e della selvicoltura secondo gli schemi riconosciuti a livello internazionale e del territorio.

2. LA competente Direzione della Giunta regionale adotta entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge specifico regolamento per la disciplina dei criteri e parametri per la certificazione di cui al comma 1

Art. 7

(Conferimento dei terreni)

1.I Soci stipulano specifica convenzione con il Consorzio per la disciplina del conferimento in gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale. Il conferimento in gestione dei terreni al consorzio non può essere di durata inferiore alla validità del Piano di gestione approvato dal proprietario.

2.Al consorzio forestale può essere affidata la gestione del demanio regionale e statale, mediante concessione rilasciata dal soggetto pubblico titolare del bene demaniale.

3. Nel caso di conferimento in gestione di terreni soggetti ad uso civico da parte dei Comuni o altre amministrazioni separate si applica ai Consorzi forestali la normativa vigente per i soggetti gestori degli Usi civici.

4. La deliberazione di riconoscimento dei Consorzi sostituisce la deliberazione regionale richiesta dall’art. all’art. 16 della L.R. 3.3.1988 n° 25 per le forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche.

5.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle associazioni equiparate riconosciute di cui all’art. 4

Art. 8

(Ambiti di attività)

1. I consorzi forestali riconosciuti gestiscono direttamente il patrimonio agro-silvo-pastorale conferito in gestione dai soci.

2. La gestione del patrimonio di cui al comma 1 è svolta attraverso la prevalentemente attività silvicolturali , intendendosi per tale tutti gli interventi relativi alla gestione forestale.

3.I Soci, gli Enti locali o dalla Regione possono affidare ai Consorzi Forestali riconosciuti lo svolgimento delle seguenti attività con carattere non prevalente:

a. attività di assistenza tecnica quali ricerca e sperimentazione nei settori agricolo, forestale e naturalistico, aggiornamento e formazione professionale, redazione di studi e inventari, ecc.;

b. assistenza tecnica alle amministrazioni comunali per il rilascio dei nulla osta della Valutazione di Incidenza Ambientale in ambito agro-forestale;

c. monitoraggio delle risorse forestali e naturali, comprese le verifiche demaniali;

d. promozione e gestione di iniziative finalizzate all’utilizzo delle risorse forestali per fini energetici e sviluppo della filiera bosco-legno-energia;

e. gestione faunistico - venatoria e gestione di specchi e corsi d’acqua per la tutela e l’incremento della fauna e l’esercizio della pesca sportiva;

f. promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti montani;

g. coltivazione, raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco e delle erbe officinali;

h. gestione e conservazione del paesaggio;

i. pianificazione e gestione di aree protette quali riserve, aree Sic, ecc., anche su convenzione degli Enti locali e della Regione;

j. educazione ambientale e divulgazione nei settori dell’ambiente, della forestazione, dell’agricoltura e delle risorse energetiche;

k. gestione di iniziative, strutture ed impianti per l’agriturismo e il tempo libero.

4.Le attività non prevalenti possono essere svolte anche su terreni non conferiti in gestione.

5. i consorzi predispongono sul patrimonio silvo-pastorale conferito in gestione, gli strumenti di pianificazione, la progettazione degli interventi, curano la direzione dei lavori e realizzano gli interventi, anche mediante l’impiego di proprie maestranze oppure attraverso l’utilizzo di prestazioni fornite da soci consortili.

6.I soci del Consorzio, le Comunità Montane, gli Enti locali e la Regione possono stipulare apposita convenzione per l’affidamento al Consorzio delle attività previste dal presente articolo, nonché altre attività similari o complementari.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle associazioni equiparate riconosciute di cui all’art. 4

Art. 9

(Piano dei lavori)

1. La gestione dei terreni conferiti dovrà avvenire sulla base di un piano dei lavori con validità triennale, aggiornato annualmente, approvato dall’assemblea dei soci del consorzio e dalla Comunità Montana competente che ha proceduto al riconoscimento.

2. I soci proprietari con l’approvazione in assemblea autorizzano il consorzio ad eseguire i lavori indicati nel piano.

3.Il piano prevede comunque una gestione economica separata per i singoli proprietari.

4. Se i territori gestiti dai consorzi non sono assoggettati a piano di assestamento forestale, il piano dei lavori deve essere supportato da una sommaria indagine preliminare sulla consistenza e lo stato del patrimonio agro-silvo-pastorale. Il piano dei lavori deve prevedere anche un cronoprogramma delle attività. Le attività dovranno essere individuate in maniera qualitativa e quantitativa, con la stima dei relativi costi e dei possibili ricavi e la definizione di eventuali cofinanziamenti del consorzio o dei soci ed ogni altro utile dettaglio.

5. Il Consorzio redige, se possibile, e aggiorna, se necessario, per l’intera superficie conferita un piano di gestione ed assestamento forestale, base per la redazione del piano dei lavori. Ove sono presenti più piani li armonizza ed unifica in un unico piano consortile con sezioni distinte per i singoli soci. I relativi costi, ove non coperti o coperti parzialmente da contributo pubblico, potranno essere anticipati dai soci e trovare successiva copertura nelle attività di gestione. Sono sempre utilizzabili a tale scopo i fondi accantonati ai sensi dell’art. 16 bis della L.R. N. 28 del 12.04.1994 “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale” così come modificata e integrata dalla L.R. N. 106 del 31.12.1994.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle associazioni equiparate riconosciute di cui all’art. 4

Art. 10

(Modalità di esecuzione degli interventi)

1.I consorzi Forestali eseguono gli interventi previsti dal piano dei lavori prioritariamente attraverso proprio personale o avvalendosi dell’operato dei soci consortili, anche in forma associata.

2. L’affidamento dei lavori su proprietà pubbliche a terzi non associati al Consorzio è soggetto alle procedure ad evidenza pubblica previste dalle normative comunitarie e nazionali.

3.E’ soggetta a procedura di evidenza pubblica la vendita del materiale legnoso retratto dagli interventi su proprietà pubbliche, che può essere effettuata in piedi, su letto di caduta, all’imposto, sul piazzale o a domicilio dell’acquirente. Ove l’asta vada deserta il consorzio può procedere alla vendita con procedura negoziata .

4.Il Direttore del Consorzio, assume le funzioni di autorità forestale di carattere locale per il territorio consortile e provvede:

  1. alla predisposizione del progetti
  2. alla sola validazione dei progetti di cui alla lett. a) quando la progettazione dei lavori sia affidata ad altri soggetti tecnici,
  3. a predisporre i relativi capitolati d’oneri impegnativi per i soggetti realizzatori dei lavori esterni alla compagine consortile, all’emanazione dei relativi bandi di evidenza pubblica, alla Direzione dei lavori
  4. alla sola supervisione dei lavori da eseguire nel caso la Direzione dei lavori è affidata ad altri soggetti tecnici e al collaudo finale dei lavori.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle associazioni equiparate riconosciute di cui all’art. 4

Art. 11

(Tagli colturali)

1. L’autorizzazione prevista dal comma 4 dell’art. 4 bis della L.R. n. 12.04.1994,n.28 per i tagli colturali non deve essere rilasciata per:

  1. i tagli colturali ed opere connesse su terreni gestiti dal Consorzio Forestale riconosciuto o con superficie netta inferiore a cinque ettari nei cedui e a dieci ettari nelle fustaie.
  2. I tagli colturali ed opere connesse su terreni gestiti dal Consorzio Forestale riconosciuto o di superficie netta superiore a cinque ettari nei cedui e a dieci ettari nelle fustaie previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento.
  3. I tagli colturali ed opere connesse su terreni gestiti dal Consorzio Forestale riconosciuto di superficie netta superiore a cinque ettari nei cedui e a dieci ettari nelle fustaie previsti dal piano dei lavori consortile approvato dalla Comunità Montana, qualunque sia la destinazione del materiale legnoso per uso civico o destinato alla vendita sul libero mercato o misto.

2. Il Direttore del Consorzio forestale invia alla competente Direzione della Giunta regionale apposita comunicazione almeno venti giorni prima l’inizio dei lavori. Il relativo progetto esecutivo degli interventi previsti è conservato agli atti consortili a disposizione degli Organi regionali.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle associazioni equiparate riconosciute di cui all’art. 4

Art. 12

(Gestione provvisoria dei terreni abbandonati)

1.Il legale rappresentante del Consorzio può chiedere al Comune territorialmente competente la gestione provvisoria dei terreni abbandonati siti nell’ambito territoriale forestale gestito in forma associata.

2.Il Comune procede all'affissione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio della richiesta di gestione provvisoria . Trascorso tale termine, in mancanza di opposizione al comune da parte del proprietario interessato, il Comune autorizza il Consorzio a gestire il terreno per un periodo di cinque anni. 3. La gestione provvisoria può essere prorogata per un ulteriore quinquennio su richiesta su richiesta del Consorzio.

4. L’autorizzazione alla gestione provvisoria può essere revocata nel caso di accoglimento delle opposizioni proponibili in qualsiasi momento dal proprietario interessato .

5. La revoca di cui al comma 4 comporta l’obbligo per il Consorzio della immediata restituzione della disponibilità del terreno al proprietario interessato e del versamento degli utili accantonati ai sensi del comma 6.

6. I titolari della gestione provvisoria debbono accantonare in un fondo speciale gli utili spettanti ai proprietari indeterminabili o irreperibili e a corrisponderli .

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle associazioni equiparate riconosciute di cui all’art. 4

Art. 13

(Pianificazione, gestione e attività nei siti della rete Natura 2000)

1.La pianificazione e la gestione dei siti della rete Natura 2000 ,di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, ricadenti nelle aree conferite ai Consorzi Forestali sono delegate dai Comuni ai Consorzi Forestali senza necessità di ulteriori atti.

2.L’attività forestale nei siti della rete 2000 è disciplinata dagli strumenti di pianificazione previsti per i siti stessi.

3.Per i siti della rete 2000 con significative superfici boscate significative privi di strumenti di pianificazione con valenza forestale, i Consorzi forestali possono predisporre piani forestali o di taglio con funzione di stralcio del piano di gestione dei siti della rete 2000 o della area protetta.

2. I piani forestali di cui al comma 3 recepiscono gli strumenti specifici di gestione forestale inerente i siti della rete Natura 2000.

3.In mancanza degli strumenti di gestione forestale , i piani forestali assicurano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, degli habitat di specie o delle specie di interesse comunitario presenti nei siti della rete 2000.

Art. 14.

( Erogazione di contributi)

1.I Consorzi Forestali riconosciuti possono essere soggetti beneficiari di contributi di carattere europeo, nazionale e regionale.

2. La Regione può concedere contributi ai Consorzi Forestali riconosciuti:

a. per la copertura delle spese di investimento.

b. per gli interventi nel settore silvo-pastorale

c. per la redazione di piani di assestamento per le proprietà consorziate.

3. Ai Consorzi forestali riconosciuti, associati fra loro, possono essere concessi contributi per l’ottenimento di specifiche certificazioni della Gestione Forestale Sostenibile secondo standard riconosciuti a livello internazionale (FSC e PEFC) o di carattere ambientale. (ISO 14000, EMAS, .).

4. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale specifico regolamento per la disciplina dei criteri e priorità nella erogazione dei contributi e finanziamenti.

5. I Consorzi forestali riconosciuti gestiscono i fondi accantonati ai sensi dell’art. 16 bis della L.R. N. 28 del 12.04.1994 per finalità di coltura, manutenzione e valorizzazione delle aree silvo-pastorali nonché per cofinanziare gli interventi oggetto di provvidenze pubbliche. La gestione dei fondi deve essere registrata nella contabilità consortile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle associazioni equiparate riconosciute di cui all’art. 4

Art. 15

(Norma Finanziaria)

1.I contributi di cui al comma 2 e comma 3 dell’art.14 sono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio dei capitoli allocati nell’U.P.B. 07 destinata alle spese di gestione e valorizzazione del patrimonio agroforestale e bonifica montana.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo